§ 2.8.28 – L.R. 9 dicembre 1985, n. 67.
Acquisizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:09/12/1985
Numero:67


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata ad acquisire n. 75.000 nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A., del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, emesse dalla Società in relazione all'aumento di quel [...]
Art. 2.      Alla prevista spesa - pari a L. 45.000.000 - si fa fronte
Art. 3.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto


§ 2.8.28 – L.R. 9 dicembre 1985, n. 67. [1]

Acquisizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A.

(B.U. 11 dicembre 1985, n. 51).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad acquisire n. 75.000 nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A., del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, emesse dalla Società in relazione all'aumento di quel capitale sociale.

     L'acquisto è autorizzato, quanto a n. 30.000 azioni, a titolo gratuito e, quanto a n. 45.000 azioni, a pagamento.

 

     Art. 2.

     Alla prevista spesa - pari a L. 45.000.000 - si fa fronte:

- per L. 135.000.0000, con una riduzione di pari ammontare, in termini di

competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12800 dello stato di

previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione

del bilancio stesso di un nuovo capitolo, con la denominazione: «Oneri

relativi all'acquisto di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A», con la

dotazione,- in termini di competenza e di cassa, di L. 135.000.000;

- per L. 315.000.0000, con lo stanziamento, di pari ammontare, in termini

di competenza e di cassa, che sarà iscritto sullo stesso capitolo di nuova

istituzione - nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la necessaria variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1985.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.