§ 2.8.26 – L.R. 29 aprile 1985, n. 54.
Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:29/04/1985
Numero:54


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 4.410 nuove azioni da nominali L. 100.000 ciascuna, emesse dalla S.I.T.O. S.P.A. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 441.000.000


§ 2.8.26 – L.R. 29 aprile 1985, n. 54. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 4.410 nuove azioni da nominali L. 100.000 ciascuna, emesse dalla S.I.T.O. S.P.A. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 900.000.000 a L. 1.800.000.000.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 441.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 441.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione di «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove coni della S.I.T.O. S.p.A. e con lo stanziamento di L. 441.000.000, in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.