§ 2.8.18 – L.R. 25 ottobre 1984, n. 57.
Sottoscrizione di nuove azioni della S.A.C.E. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:25/10/1984
Numero:57


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 12.740 nuove azioni da nominali L. 1.750 ciascuna, emesse dalla S.A.C.E. S.p.A., in esecuzione dell'aumento del suo capitale sociale da L. [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa totale - di L. 63.700.000


§ 2.8.18 – L.R. 25 ottobre 1984, n. 57. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni della S.A.C.E. S.p.A.

(B.U. 31 ottobre 1984, n. 44).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 12.740 nuove azioni da nominali L. 1.750 ciascuna, emesse dalla S.A.C.E. S.p.A., in esecuzione dell'aumento del suo capitale sociale da L. 298.172.000 a L. 447.258.000, al costo effettivo di L. 5000, di cui L. 3250 a titolo di sovrapprezzo azioni.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa totale - di L. 63.700.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 63.700.000 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. S.A.C.E.» e con lo stanziamento di L. 63.700.000 in termini di competenze e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con il proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.