§ 2.8.15 – L.R. 9 dicembre 1981, n. 51.
Sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto Cuneo-Levaldigi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:09/12/1981
Numero:51


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 12.600 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.p.A. Aeroporto Cuneo- Levaldigi di Cuneo in esecuzione dell'aumento del [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 128 milioni


§ 2.8.15 – L.R. 9 dicembre 1981, n. 51. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto Cuneo-Levaldigi.

(B.U. 16 dicembre 1981 n. 50).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 12.600 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.p.A. Aeroporto Cuneo- Levaldigi di Cuneo in esecuzione dell'aumento del suo capitale sociale, da L. 988 milioni a L. 1.932 milioni.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 128 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 128.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12.800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto Cuneo- Levaldigi di Cuneo» e con lo stanziamento di L. 126.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.