§ 2.8.14 – L.R. 3 settembre 1981, n. 37.
Partecipazione della Regione Piemonte alla S.p.A. STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) di Torino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:03/09/1981
Numero:37


Sommario
Art. 1.      La Regione, in relazione alla esigenza di disporre di un Centro di Progettazioni Tecniche ed Economiche per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità, a sostegno del sistema [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della STEF S.p.A. per un valore nominale complessivo massimo di [...]
Art. 3.      I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della STEF S.p.A., la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, al sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice [...]
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni


§ 2.8.14 – L.R. 3 settembre 1981, n. 37. [1]

Partecipazione della Regione Piemonte alla S.p.A. STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) di Torino.

(B.U. 9 settembre 1981 n. 36).

 

Art. 1.

     La Regione, in relazione alla esigenza di disporre di un Centro di Progettazioni Tecniche ed Economiche per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità, a sostegno del sistema regionale dei trasporti, in armonia con gli obiettivi delineati dalla programmazione e dal piani di settore, assume una partecipazione azionaria nella STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) S.p.A., con sede in Torino.

     La Regione, per avvalersi della collaborazione della STEF S.p.A., stipulerà con essa, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni, nelle quali, ancora, per quanto concerne i compensi, dovrà farsi riferimento alle tariffe professionali minime in vigore.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della STEF S.p.A. per un valore nominale complessivo massimo di lire 200 milioni.

     La Giunta è altresì autorizzata a prestare alla S.p.A. STEF garanzie fidejussorie, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci, per eventuali necessità di finanziamento.

 

     Art. 3.

     I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della STEF S.p.A., la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, al sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno designati dal Consiglio Regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

     I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, del Fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di quote del capitale azionario della S.p.A. STEF (Studi Economici Finanziari) di Torino» con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 200 milioni.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.