§ 2.8.4 – L.R. 23 dicembre 1976, n. 59.
Azienda per la gestione della tenuta «La Mandria». Bilancio di previsione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:23/12/1976
Numero:59


Sommario
Art. 1.      E' approvato in L. 1.502.500.000, come da tabella n. 1 annessa alla presente legge, lo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda per la gestione della Tenuta «La Mandria», per l'anno [...]
Art. 2.      E' approvato in L. 1.502.500.000, come da tabella n. 2, annessa alla presente legge, lo stato di previsione della spesa dell'Azienda per la gestione della Tenuta «La Mandria», per l'anno [...]
Art. 3.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge
Art. 4.      Sono considerate spese obbligatorie, quelle riportate nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello [...]


§ 2.8.4 – L.R. 23 dicembre 1976, n. 59. [1]

Azienda per la gestione della tenuta «La Mandria». Bilancio di previsione.

(B.U. 4 gennaio 1977, n. 1).

 

Art. 1.

     E' approvato in L. 1.502.500.000, come da tabella n. 1 annessa alla presente legge, lo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda per la gestione della Tenuta «La Mandria», per l'anno finanziario 1976.

 

     Art. 2.

     E' approvato in L. 1.502.500.000, come da tabella n. 2, annessa alla presente legge, lo stato di previsione della spesa dell'Azienda per la gestione della Tenuta «La Mandria», per l'anno finanziario 1976.

 

     Art. 3.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Sono considerate spese obbligatorie, quelle riportate nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto.

 

 

Tabelle (omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.