§ 2.7.23 - Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40.
Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:07/04/2000
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di [...]


§ 2.7.23 - Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40.

Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

(B.U. 12 aprile 2000, n. 15).

 

Art. 1.

     1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.