§ 2.7.1 – L.R. 20 maggio 1975 n. 30.
Disciplina della costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:20/05/1975
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Per la costituzione, ai sensi del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, delle Commissioni giudicatrici di concorsi
Art. 2.      Le norme di cui all'art. 1 si osservano anche per la nomina di altre commissioni e comitati operanti nel settore sanitario le cui attribuzioni siano state trasferite (o delegate) dagli organi [...]
Art. 3.      Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Ufficiale sanitario e di sanitario condotto, il componente di cui alla lettera d) degli artt. 2-8-10-12-13-14-17 e della lettera e) [...]


§ 2.7.1 – L.R. 20 maggio 1975 n. 30. [1]

Disciplina della costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari.

(B.U. 27 maggio 1975, n. 21).

 

Art. 1.

     Per la costituzione, ai sensi del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, delle Commissioni giudicatrici di concorsi:

     a) a posti di sanitario condotto ai sensi del D.P.R. 23.10.1962, n. 2211:

     b) di assunzioni presso Enti ospedalieri previste dal D.P.R. 27.3.1969, n. 130;

     c) per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ai sensi dell'art. 4 della legge 2.4.1968, n. 475.

     La qualificazione prescritta dalla vigente legislazione statale per la nomina del Presidente e dei componenti delle Commissioni in argomento è equiparata a quella regionale stabilita dall'art. 62 della legge regionale 12.8.1974, n. 22, nel modo seguente:

- qualifica di ispettore generale, medico o amministrativo;

- qualifica di capo settore medico o amministrativo:

- qualifica di direttore di divisione o equiparato, medico o

amministrativo:

- qualifica di capo servizio, medico o amministrativo:

- qualifica di direttore di sezione e consigliere o equiparato, medico o

amministrativo:

- qualifica di istruttore medico o amministrativo:

- qualifica di impiegato della carriera di concetto: qualifica di

segretario e capo ufficio;

- qualifica di impiegato della carriera d'ordine: qualifica di operatore

specializzato;

- qualifica della carriera esecutiva: qualifica di custode o operatore.

     In tutti i casi in cui le norme statali dispongono che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario amministrativo della carriera direttiva dello Stato, le funzioni stesse saranno affidate, di norma, a un funzionario amministrativo dei ruoli regionali, con qualifica di istruttore, salvo che per la complessità dei lavori concorsuali non sia richiesta la nomina di un funzionario con qualifica superiore.

 

     Art. 2.

     Le norme di cui all'art. 1 si osservano anche per la nomina di altre commissioni e comitati operanti nel settore sanitario le cui attribuzioni siano state trasferite (o delegate) dagli organi centrali o periferici dello Stato alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.1.1972, n. 4, in attesa di una nuova disciplina della materia, che sarà attuata dopo l'emanazione della legge sull'organizzazione degli Uffici dipendenti e la loro sfera di competenza, ferma restando la partecipazione alle Commissioni e Comitato suddetti dei Medici e Veterinari Provinciali, secondo le disposizioni delle leggi dello Stato.

 

     Art. 3.

     Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Ufficiale sanitario e di sanitario condotto, il componente di cui alla lettera d) degli artt. 2-8-10-12-13-14-17 e della lettera e) dell'art. 6 del D.P.R. 23.10.1963, n. 2211, è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

     La nomina verrà effettuata secondo le modalità di cui alla legge 8.3.1968, n. 220.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.