§ 2.2.8 – L.R. 19 dicembre 1978, n. 80.
Istituzione del circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 circondari
Data:19/12/1978
Numero:80


Sommario
Art. 1.      E' istituito, ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10-2-1953, n. 62 e dell'art. 69 dello Statuto, [...]
Art. 2.      Il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano comprende i seguenti Comuni
Art. 3.      Capoluogo del Circondario è Saluzzo
Art. 4.      E' istituita per il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano una speciale sezione decentrata del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali nei modi e nelle forme [...]
Art. 5.      E' modificato l'art. 2 della legge 10-5-1973, n. 19 «Istituzione del Circondario di Mondovì», con l'eliminazione dei Comuni di Penevagienna, Sant'Albano Stura, Salmour, Trinità che, con la [...]
Art. 6.      Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge, per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali [...]


§ 2.2.8 – L.R. 19 dicembre 1978, n. 80. [1]

Istituzione del circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.

(B.U. 27 dicembre 1978 n. 53).

 

     Art. 1.

     E' istituito, ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10-2-1953, n. 62 e dell'art. 69 dello Statuto, il Circondarlo di Saluzzo-Savigliano-Fossano nell'ambito della Circoscrizione provinciale di Cuneo.

 

     Art. 2.

     Il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano comprende i seguenti Comuni:

1) Bagnolo Piemonte

2) Parge

3) Pellino

4) Benevagienna

5) Prondello

6) Prossasco

7) Caramagna Piemonte

8) Cardé

9) Casalgrasso

     10) Casteldelfino

     11) Castellar

     12) Cavallerleone

     13) Cavallermaggiore

     14) Cervere

     15) Costigliole Saluzzo

     16) Crissolo

     17) Envie

     18) Faule

     19) Fossano

     20) Frassino

     21) Gambasca

     22) Genola

     23) Isasca

     24) Lagnasco

     25) Manta

     26) Marene

     27) Martiniana Po

     28) Melle

     29) Monasterolo di Savigliano

     30) Moretta

     31) Murello

     32) Oncino

     33) Ostana

     34) Paesana

     35) Pagno

     36) Piasco

     37) Polonghera

     38) Pontechianale

     39) Racconigi

     40) Revello

     41) Rifreddo

     42) Rossana

     43) Ruffia

     44) Salmour

     45) Saluzzo

     46) Sampeyre

     47) Sanfront

     48) Sant'Albano Stura

     49) Savigliano

     50) Scarnafigi

     51) Torre San Giorgio

     52) Trinità

     53) Valmala

     54) Venasca

     55) Verzuolo

     56) Villafalletto

     57) Villanova Solaro

     58) Vottignasco

 

     Art. 3.

     Capoluogo del Circondario è Saluzzo.

 

     Art. 4.

     E' istituita per il Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano una speciale sezione decentrata del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei Capoluoghi di Provincia.

 

     Art. 5.

     E' modificato l'art. 2 della legge 10-5-1973, n. 19 «Istituzione del Circondario di Mondovì», con l'eliminazione dei Comuni di Penevagienna, Sant'Albano Stura, Salmour, Trinità che, con la presente legge regionale vengono a far parte del Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.

 

     Art. 6.

     Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge, per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali ai sensi dell'art. 56 della legge 10-2-1953 n. 62 e dell'art. 69 dello Statuto e previste in 70 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno finanziario 1979 con la disponibilità degli stanziamenti di cui agli appositi capitoli compresi nell'area di attività - Organizzazione istituzionale e decentramento - del bilancio per l'anno finanziario medesimo e dei bilanci per gli anni finanziari successivi, anche in relazione alle economie realizzabili su tali stanziamenti in conseguenza di minori oneri per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo e delle esistenti sezioni decentrate.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.