§ 2.2.7 - Legge regionale 15 novembre 1976, n. 58.
Istituzione del circondario del Verbano-Cusio-Ossola.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 circondari
Data:15/11/1976
Numero:58


Sommario
Art. 1.      E' istituito, ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello [...]
Art. 2.      Il circondario del Verbano-Cusio-Ossola comprende i seguenti Comuni
Art. 3.      Capoluogo del circondario è Verbania
Art. 4.      E' istituita per il circondario del Verbano-Cusio-Ossola una speciale sezione decentrata dal Comitato di controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali, nei modi e nelle forme [...]
Art. 5.      Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della Sezione di cui all'articolo 4 della presente legge, per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti [...]


§ 2.2.7 - Legge regionale 15 novembre 1976, n. 58. [1]

Istituzione del circondario del Verbano-Cusio-Ossola.

(B.U. 23 novembre 1976, n. 48).

 

     Art. 1.

     E' istituito, ai sensi degli artt. 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello Statuto, in circondarlo del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito della circoscrizione provinciale di Novara.

 

     Art. 2.

     Il circondario del Verbano-Cusio-Ossola comprende i seguenti Comuni:

1) Ameno

2) Antrona Schieranco

3) Anzola d'Ossola

4) Arizzano

5) Armeno

6) Arola

7) Aurano

8) Baceno

9) Bannio Anzino

     10) Baveno

     11) Bee

     12) Belgirate

     13) Beura Cardezza

     14) Bognanco

     15) Brovello Carpugnino

     16) Calasca Castiglione

     17) Cambiasca

     18) Cannero Riviera

     19) Cannobio

     20) Caprezzo

     21) Casale Corte Cerro

     22) Cavaglio Spoccia

     23) Ceppo Morelli

     24) Cesara

     25) Colazza

     26) Cossogno

     27) Craveggia

     28) Crevoladossola

     29) Crodo

     30) Cursolo Orasso

     31) Domodossola

     32) Druogno

     33) Falmenta

     34) Formazza

     35) Germagno

     36) Ghiffa

     37) Gignese

     38) Gravellona Toce

     39) Gurro

     40) Intragna

     41) Lesa

     42) Loreglia

     43) Macugnaga

     44) Madonna del Sasso

     45) Malesco

     46) Masera

     47) Massino Visconti

     48) Massiola

     49) Meina

     50) Mergozzo

     51) Miasino

     52) Miazzina

     53) Montecrestese

     54) Montescheno

     55) Nebbiuno

     56) Nonio

     57) Oggebbio

     58) Omegna

     59) Ornavasso

     60) Orta San Giulio

     61) Pallanzeno

     62) Pella

     63) Pettenasco

     64) Piedimulera

     65) Pieve Vergonte

     66) Pisano

     67) Premeno

     68) Premia

     69) Premosello Chiovenda

     70) Quarna Sopra

     71) Quarna Sotto

     72) Re

     73) S. Bernardino Verbano

     74) S. Maria Maggiore

     75) S. Maurizio d'Opaglio

     76) Seppiana

     77) Stresa

     78) Toceno

     79) Trarego Viggiona

     80) Trasquera

     81) Trontano

     82) Valstrona

     83) Vanzone S. Carlo

     84) Varzo

     85) Verbania

     86) Vlganella

     87) Vignone

     88) Villadossola

     89) Villette

     90) Vogogna

 

     Art. 3.

     Capoluogo del circondario è Verbania.

 

     Art. 4.

     E' istituita per il circondario del Verbano-Cusio-Ossola una speciale sezione decentrata dal Comitato di controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni de centrate nei capoluoghi di provincia.

 

     Art. 5.

     Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della Sezione di cui all'articolo 4 della presente legge, per l'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 58 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'articolo 69 dello Statuto, e previste in 80 milioni annui, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 3 «Comitato di controllo sugli Enti locali» del bilancio. per l'anno finanziario 1976 e dei bilanci per gli anni finanziari successivi, anche in relazione alle economie realizzabili su tali stanziamenti in conseguenza di minori oneri per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle esistenti Sezioni decentrate.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.