§ 2.1.56 – L.R. 30 ottobre 1998, n. 29.
Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:30/10/1998
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Sostegno del processo riorganizzativo).
Art. 3.  (Criteri di ripartizione degli incrementi dei trattamenti accessori).
Art. 4.  (Processi selettivi).
Art. 5.  (Modalità di utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 50 della l.r. 51/1997 e norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 50).
Art. 6.  (Assicurazione dei dirigenti ed altre coperture assicurative).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Clausola d'urgenza).


§ 2.1.56 – L.R. 30 ottobre 1998, n. 29. [1]

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale.

(B.U. 4 novembre 1998, n. 44).

 

     Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. La Regione Piemonte, nell'ambito del processo di revisione organizzativa in atto, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 1998 al personale della Regione, con facoltà per gli Enti strumentali e dipendenti della Regione, ivi comprese le Agenzie territoriali per la casa, di adottare misure simili nei confronti dei loro dipendenti.

 

     Art. 2. (Sostegno del processo riorganizzativo).

     1. Nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 9, della l. 549/1995, e nel limite di spesa per la dotazione organica prevista dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), la Regione iscrive nel bilancio di previsione del 1998 la somma complessiva di lire 5 miliardi 800 milioni, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, per incrementare le risorse del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo in atto.

 

     Art. 3. (Criteri di ripartizione degli incrementi dei trattamenti accessori).

     1. Allo scopo di incentivare il personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali e particolarmente quello dell'area direttiva più direttamente interessato al processo di ridistribuzione delle competenze funzionali, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, le risorse del fondo previsto dall'articolo 31 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro sono aumentate nell'anno 1998 di lire 4 miliardi 800 milioni di cui almeno la metà da destinare ad incrementare il fondo per l'indennità di area direttiva previsto dall'articolo 35 del medesimo contratto.

     2. I criteri per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, sono definiti nel rispetto delle procedure di contrattazione previste dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

     3. Con la finalità di perseguire una maggiore articolazione del trattamento economico della dirigenza, sulla base di quanto previsto all'articolo 2, le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, di cui all'articolo 37 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono incrementate nell'anno 1998 di lire 1 miliardo.

 

     Art. 4. (Processi selettivi).

     1. Fatto salvo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 50, comma 7, della l.r. 51/1997 e ferme restando le procedure di reclutamento del personale di quarta qualifica funzionale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, secondo modalità indicate nel piano occupazionale e nei limiti di una percentuale corrispondente alla riserva dei posti per il personale dipendente pari al 40 per cento dei posti disponibili in dotazione organica, la Regione stabilisce che alle selezioni previste per l'accesso alla predetta qualifica sia ammesso a partecipare anche il personale non di ruolo avente i seguenti requisiti:

     a) possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre;

     b) aver prestato servizio alle dipendenze della Regione, a seguito di selezione con accertamento di idoneità connessa alle procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, nel triennio precedente i termini di scadenza del bando, in qualifica corrispondente a quella messa a concorso per almeno sei mesi anche non continuativi.

     2. Nel rispetto dei principi desumibili, in materia, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nel piano occupazionale può essere stabilito il numero di posti alla cui copertura si provvede mediante concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali espressamente caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.

 

     Art. 5. (Modalità di utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 50 della l.r. 51/1997 e norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 50).

     1. Al fine di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'Ente, la Regione può utilizzare le graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 50 della l.r. 51/1997, per tre anni dall'approvazione delle graduatorie medesime, fino a coprire, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del Consiglio e della Giunta unitariamente considerati, una percentuale non superiore a quella prevista nei concorsi pubblici per la riserva per il personale dipendente, pari al 40 per cento, onde non pregiudicare il principio della garanzia per l'accesso dall'esterno sancito dal comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della l.r. 51/1997, fermo rimanendo che per il personale transitato in ambito regionale a seguito di soppressione di Enti strumentali e dipendenti della Regione, ai fini e per gli effetti dell'ammissione ai concorsi dell'articolo 50 della l.r. 51/1997, il servizio prestato presso tali Enti è equiparato al servizio svolto in Regione.

 

     Art. 6. (Assicurazione dei dirigenti ed altre coperture assicurative).

     1. In relazione alle nuove responsabilità gravanti sui dirigenti a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 51/1997 connesse con l'esercizio delle competenze gestionali e con il potere di adottare atti definitivi prima attribuiti alla competenza degli organi di direzione politica, la Regione provvede alla copertura assicurativa collettiva dei rischi conseguenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in ordine alle responsabilità di natura civilistica e amministrativa.

     2. La Regione provvede altresì alla stipula di apposite polizze assicurative avverso i rischi connessi all'espletamento delle attività svolte dai dipendenti:

     a) responsabili di Unità operative organiche o di progetto;

     b) che svolgano funzioni altamente specializzate;

     c) che svolgano attività che comportano l'assunzione diretta di responsabilità professionali previste da specifiche disposizioni di legge.

     3. In relazione alle attività di cui ai commi 1 e 2 la copertura assicurativa è esclusa nelle ipotesi di dolo, nonché nell'ipotesi di conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede mediante iscrizione nel bilancio di previsione del 1998 di una somma di lire 4 miliardi 800 milioni sul capitolo 10160 e di lire 1 miliardo sul capitolo 10164.

     2. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6, si fa fronte con la legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati nei corrispondenti capitoli di spesa per il personale regionale che prevedono la necessaria copertura e che sono comunque integrabili mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

     Art. 8. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.