§ 2.1.35 – L.R. 23 gennaio 1989, n. 10.
Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:23/01/1989
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Casi di incompatibilità).
Art. 2.  (Deroghe ai casi di incompatibilità).
Art. 3.  (Limiti dell'incompatibilità).
Art. 4.  (Partecipazione a Commissioni).
Art. 5.  (Incarichi per collaudi di opere pubbliche).
Art. 6.  (Incarichi di insegnamento, perizie, consulenze tecniche e arbitrati).
Art. 7.  (Incarichi su designazione delle Organizzazioni Sindacali).
Art. 8.  (Nomina a cariche in Società o Enti).
Art. 9.  (Provvedimenti per casi di incompatibilità).
Art. 10.  (Onnicomprensività).
Art. 11.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.35 – L.R. 23 gennaio 1989, n. 10.

Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale.

(B.U. 1 febbraio 1989, n. 5).

 

Art. 1. (Casi di incompatibilità).

     1. Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio o industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o di altri Enti; non può, altresì, accettare cariche in Società o Enti costituiti a fine di lucro.

     2. Non sono da considerare violazioni al divieto di cui al comma precedente nè la mera iscrizione negli Albi Professionali, nè lo svolgimento di attività professionali a favore dell'Amministrazione Regionale.

     3. E', altresì, fatto divieto al personale dipendente della Regione di effettuare prestazioni di lavoro ovvero assumere incarichi a favore di terzi qualora ciò pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, oppure sia in contrasto con gli interessi della Regione. degli Enti da questa dipendenti e delle Società a partecipazione regionale o determini situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell'àmbito dell'Amministrazione Regionale, tali ritenute dalla Giunta Regionale.

     4. E fatto obbligo al personale dipendente di comunicare preventivamente all'Amministrazione Regionale l'effettuazione di prestazioni di lavoro ovvero l'assunzione di incarichi a favore di terzi, indicandone la natura, la durata, l'impegno lavorativo nonché gli eventuali compensi spettanti.

     5. In ogni caso il personale dipendente è tenuto, all'atto dell'assunzione in servizio, a dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale, ai sensi dei precedenti 1° e 3° comma, e a comunicare ogni successiva variazione della predetta situazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

 

     Art. 2. (Deroghe ai casi di incompatibilità).

     1. Il dipendente regionale, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, può accettare cariche in Società o Enti costituiti a fine di lucro nei casi in cui la nomina sia riservata alla Regione e sia compatibile, ai sensi dell'art. 12, n. 2, seconda parte della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, con lo stato di dipendente regionale.

     2. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, che dovrà anche valutare l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell'ambito dell'Amministrazione Regionale, il dipendente regionale può, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in Società e Enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano o che siano soggetti alla vigilanza della Regione medesima.

 

     Art. 3. (Limiti dell'incompatibilità).

     1. Fermo restando i divieti previsti dal precedente art. 1, 1° e 3° comma, l'assunzione di incarichi conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzato, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione, nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione Regionale, con le modalità previste dai successivi artt. 4, 5 e 6, nei seguenti casi:

     a) partecipazione del dipendente a Commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d'appalto, ovvero Commissioni designate da organi elettivi e similari;

     b) partecipazione, sia singolarmente che in concorso con altri, a collaudazioni di opere e forniture pubbliche o d'interesse pubblico;

     c) incarichi di insegnamento;

     d) incarichi per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche e arbitrati.

     2. L'autorizzazione è concessa quando non venga compromesso o interferisca significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto nell'ambito regionale.

     3. Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

     4. L'assunzione degli incarichi di cui al precedente 1° comma, per il dipendente che ne sia stato autorizzato, comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti dall'Ente o Associazione richiedente. Tali compensi, indennità o rimborsi spese sono liquidati dall'Ente direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

     5. Con apposito Regolamento verranno disciplinati i criteri per l'individuazione dei dipendenti da segnalare agli Enti che ne facciano richiesta, nonché per la verifica relativa all'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate.

 

     Art. 4. (Partecipazione a Commissioni).

     1. La partecipazione alle Commissioni di cui alla lettera a) del precedente articolo è autorizzata dalla Giunta Regionale. La Giunta Regionale, sulla base di apposito provvedimento, può delegare l'esercizio della competenza di cui sopra al Presidente della stessa o ad un Assessore ovvero all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i dipendenti assegnati allo stesso.

     2. L'istanza diretta ad avvalersi della collaborazione del dipendente regionale va inoltrata dall'Ente richiedente con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del presumibile impegno di lavoro.

 

     Art. 5. (Incarichi per collaudi di opere pubbliche).

     1. Gli incarichi per collaudi, singoli o collegiali, di opere e forniture pubbliche o di interesse pubblico, sono conferiti dagli Enti cui incombe l'obbligo di legge relativo.

     2. L'Ente presenta richiesta alla Regione per la indicazione del o dei collaudatori specificando la natura delle opere e/o forniture da collaudare e illustrando, se ritenuto necessario, le caratteristiche peculiari delle competenze specifiche che la persona da indicare deve possedere per il buon esito del collaudo.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale ovvero un Assessore suo delegato, previo assenso preventivo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i dipendenti assegnati allo stesso, procede, valutata la compatibilità con lo stato di dipendente regionale ai sensi del precedente art. 3, alla individuazione del nominativo del dipendente da segnalare all'Ente richiedente per la nomina a collaudatore, scegliendolo fra quelli iscritti nell'apposito Albo previsto dall'art. 22 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18.

 

     Art. 6. (Incarichi di insegnamento, perizie, consulenze tecniche e arbitrati).

     1. Gli incarichi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 3 sono autorizzati dalla Giunta Regionale, previo assenso preventivo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i dipendenti assegnati allo stesso.

     2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può, comunque, essere concessa solo nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 7. (Incarichi su designazione delle Organizzazioni Sindacali).

     1. Qualora l'assunzione di incarichi conferiti dallo Stato o da altri Enti, compresa la Regione Piemonte, avvenga su designazione delle Organizzazioni Sindacali, il dipendente regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, non deve essere autorizzato dall'Amministrazione Regionale. In tal caso trovano applicazione le disposizioni relative alla disciplina sulle aspettative ed i permessi sindacali.

 

     Art. 8. (Nomina a cariche in Società o Enti).

     1. Nei casi previsti dall'art. 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 3.

     2. Quando l'impegno esterno richiesto è tale, a giudizio della Giunta Regionale, da pregiudicare un efficace esercizio delle funzioni di dipendente regionale, il dipendente può essere messo dalla Giunta Regionale in posizione di congedo straordinario non retribuito per tutto il periodo in cui permane la situazione sopra descritta. Si applicano in questa fattispecie le disposizioni di cui all'art. 19, 3° comma, ultima parte della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

 

     Art. 9. (Provvedimenti per casi di incompatibilità).

     1. Il dipendente che contravvenga ai divieti posti dall'art. 1 della presente legge viene diffidato dall'Amministrazione Regionale, nei modi di legge, a cessare la causa di incompatibilità.

     2. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

     3. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, la Giunta Regionale dichiara la decadenza del dipendente dall'impiego.

 

     Art. 10. (Onnicomprensività).

     1. Qualora nei casi stabiliti dalla legge dipendenti regionali siano designati dall'Amministrazione Regionale in rappresentanza della stessa a far parte di Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi costituiti ed operanti nell'ambito di Enti diversi dalla Regione, trovano applicazione le norme previste dall'art. 32 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

     2. Ai dipendenti regionali, incaricati a far parte di Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi comunque costituiti ed operanti nell'ambito dell'Amministrazione Regionale e che non siano designati dalla Regione, compete il gettone di presenza previsto dalla normativa regionale in materia. In tal caso trovano applicazione le norme di cui al 3° comma dell'art. 3.

 

     Art. 11. (Abrogazione di norme).

     1. L'art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, così come integrato dall'art. 1 della L.R. 22 agosto 1979, n. 47, è abrogato.

     2. Sono altresì abrogate le norme, anche contenute in leggi regionali di settore, incompatibili con le disposizioni previste dalla presente legge.