§ 2.1.26 – L.R. 3 maggio 1985, n. 60.
Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:03/05/1985
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Per l'ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, in servizio presso i Centri di Formazione [...]
Art. 2.      La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.26 – L.R. 3 maggio 1985, n. 60. [1]

Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale

(B.U. 8 maggio 1985, n. 20)

 

Art. 1.

     Per l'ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, in servizio presso i Centri di Formazione Professionale della Regione, da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, nell'anno formativo 1984/85, l'amministrazione può-prescindere dal requisito dell'Età, previsto dall'art. 13 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

 

     Art. 2.

     La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.