§ 2.1.11 – L.R. 10 dicembre 1979, n. 71.
Modifica articolo 73, Legge Regionale 12 agosto 1974, n. 22 - Decorrenza inquadramento ai fini del trattamento di quiescenza del personale comandato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:10/12/1979
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Decorrenza inquadramento).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.1.11 – L.R. 10 dicembre 1979, n. 71. [1]

Modifica articolo 73, Legge Regionale 12 agosto 1974, n. 22 - Decorrenza inquadramento ai fini del trattamento di quiescenza del personale comandato ai sensi dell'art. 65, Legge 10.2.1953, n. 62.

(B.U. 18 dicembre 1979 n. 51).

 

Art. 1. (Decorrenza inquadramento).

     L'art. 73 già modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 1975, n. 60, è integrato dai seguenti commi:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 1979 in L. 4.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al Cap. n. 220 nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Maggiori oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla posizione di dipendenti già cessati dal servizio» e con lo stanziamento di L. 4.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Commi 1 e 2 aggiunti all'art. 73 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento» (B.U. 20 agosto 1974, suppl. n. 32).