§ 2.1.10 – L.R. 10 dicembre 1979, n. 70.
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e integrazione dell'art. 21 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:10/12/1979
Numero:70


Sommario
Art. 1.      Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.)
Art. 2.      (Omissis)


§ 2.1.10 – L.R. 10 dicembre 1979, n. 70. [1]

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e integrazione dell'art. 21 della Legge Regionale n. 12 del 24.4.1974.

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51).

 

     Art. 1.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.).

     Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto all'Istituto Nazionale di Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

     Per i dipendenti dell'E.S.A.P., con in atto diverso trattamento di previdenza e quiescenza, è fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di previdenza e di quiescenza già in essere.

     L'opzione può essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 18.