§ 2.1.5 – L.R. 5 ottobre 1978, n. 61.
Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:05/10/1978
Numero:61


Sommario
Art. 1.      Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.5 – L.R. 5 ottobre 1978, n. 61. [1]

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte.

(B.U. 10 ottobre 1978, n. 41).

 

Art. 1.

     Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

     Nei bandi di concorso già pubblicati, nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, si intende modificato il requisito dell'età secondo quanto previsto al comma precedente.

 

     Art. 2.

     La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Lettera b) riportata al 1° comma dell'art. 15 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22.