§ 2.1.4 – L.R. 5 maggio 1977, n. 30.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dalla ex Gioventù Italiana, in base all'art. 3 della Legge 18 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:05/05/1977
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo e non di ruolo, avente rapporto di lavoro subordinato con l'ex G.I., trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, [...]
Art. 2.      Al personale, inquadrato ai sensi del precedente articolo 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico, i servizi prestati presso l'Ente di provenienza secondo i criteri di [...]
Art. 3.      La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all'art. 3 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22 e art. 4 della L.r. 4 settembre 1975, n. 50 e successiva modificazione è [...]
Art. 4.      La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di appalto, esistenti fra il soppresso Ente «Gioventù Italiana» e il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti [...]
Art. 5.      Il personale di cui all'art. 1, che presti servizio presso gli immobili del soppresso Ente «Gioventù Italiana», con mansioni strettamente attinenti alla specifica destinazione dell'immobile, può [...]
Art. 6.      Ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 50 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1976
Art. 7.      Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 10 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977


§ 2.1.4 – L.R. 5 maggio 1977, n. 30. [1]

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dalla ex Gioventù Italiana, in base all'art. 3 della Legge 18 novembre 1975, n. 764.

(B.U. 17 maggio 1977, n. 20).

 

Art. 1.

     Il personale di ruolo e non di ruolo, avente rapporto di lavoro subordinato con l'ex G.I., trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, con decorrenza giuridica dal 17 gennaio 1976 e per quanto attiene la decorrenza economica da quella successiva data in cui sia stato messo a disposizione, nelle qualifiche regionali di cui all'art. 3 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22, in base alla tabella (A) allegata alla presente legge, tenuto conto delle equiparazioni contenute nella tabella B allegata alla citata legge 764.

     Il personale non di ruolo di cui al precedente comma viene inquadrato nelle qualifiche regionali di Istruttore, Segretario, Operatore specializzato, Operatore, Custode, in base alla suddetta tabella (A), purché in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 4 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22, e tenuto conto che per l'inquadramento nelle qualifiche di operatore specializzato e operatore è sufficiente l'adempimento della scuola dell'obbligo - prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico.

     In mancanza del titolo di studio richiesto viene attribuita la qualifica regionale immediatamente inferiore.

 

     Art. 2.

     Al personale, inquadrato ai sensi del precedente articolo 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico, i servizi prestati presso l'Ente di provenienza secondo i criteri di cui all'art. 4 della L.r. 5 dicembre 1975, n. 60. Sono altresì estesi per quanto applicabili gli artt. 63-67-68-70-74-75 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e art. 6 della L.r. 5 dicembre 1975, n. 60.

 

     Art. 3.

     La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all'art. 3 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22 e art. 4 della L.r. 4 settembre 1975, n. 50 e successiva modificazione è aumentata di 27 unità.

     La tabella organica è così modificata: [2]

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di appalto, esistenti fra il soppresso Ente «Gioventù Italiana» e il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti.

     La Regione si riserva di uniformare detti contratti anche sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, e di trasferirli agli Enti ai quali saranno appropriati gli impianti.

 

     Art. 5.

     Il personale di cui all'art. 1, che presti servizio presso gli immobili del soppresso Ente «Gioventù Italiana», con mansioni strettamente attinenti alla specifica destinazione dell'immobile, può essere trasferito, a domanda, agli Enti locali, cui venga trasferito l'immobile, con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso dell'Ente locale interessato.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 50 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1976.

     All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del capitolo n. 755, con la denominazione: «Oneri relativi all'anno 1976 conseguenti all'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dalla ex `Gioventù Italiana'» e con lo stanziamento di 50 milioni.

     All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede utilizzando una quota di 40 milioni della disponibilità esistente sul capitolo n. 720 e una quota di 10 milioni della disponibilità esistente sul capitolo n. 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 10 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di 10 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 950 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 955 con la denominazione: «Oneri relativi ai contratti di appalto esistenti fra il soppresso Ente `Gioventù Italiana' ed il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti» e con lo stanziamento di 10 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLA A (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] La tabella è riportata alla L.R. 12 agosto 1974 n. 22.