§ 2.1.3 – L.R. 5 maggio 1977, n. 29.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dall'ISSCAL- Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori - e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:05/05/1977
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R, 30 dicembre 1972, n. 1036 è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1975, nelle qualifiche regionali di cui all'art. 3 della [...]
Art. 2.      Al personale, inquadrato ai sensi del precedente art. 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico i servizi prestati presso l'Ente di provenienza secondo i criteri di cui [...]
Art. 3.      La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 74, n. 22 e di cui all'art. 4 della L.R. 4 settembre 1975, n. 50 è [...]
Art. 4.      Le somme che la Regione Piemonte introiterà ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 72, n. 1036, saranno utilizzate fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il [...]
Art. 5.      Ai fini dell'inquadramento nel ruolo del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni per gli anni 1975 e 1976 e la spesa annua di 15 milioni [...]


§ 2.1.3 – L.R. 5 maggio 1977, n. 29. [1]

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dall'ISSCAL- Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori - e dall'ISES - Istituto per lo sviluppo dell'Edilizia Sociale in base al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036.

(B.U. 10 maggio 1977, n. 19).

 

Art. 1.

     Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R, 30 dicembre 1972, n. 1036 è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1975, nelle qualifiche regionali di cui all'art. 3 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, in base alla tabella «A» di corrispondenza allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Al personale, inquadrato ai sensi del precedente art. 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico i servizi prestati presso l'Ente di provenienza secondo i criteri di cui all'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1975, n. 60.

     Sono, altresì, estesi, per quanto applicabili, gli artt. 63-67-68-70- 74-75 della L.R. 12 agosto 74, n. 22 e art. 6 della L.R. 5 dicembre 75, n. 60.

 

     Art. 3.

     La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 74, n. 22 e di cui all'art. 4 della L.R. 4 settembre 1975, n. 50 è aumentata di n. 12 unità.

     La tabella organica è così modificata:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Le somme che la Regione Piemonte introiterà ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 72, n. 1036, saranno utilizzate fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini della indennità premio di servizio erogato dall'I.N.A.D.E.L. e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al 3° comma del citato art. 19.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'inquadramento nel ruolo del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni per gli anni 1975 e 1976 e la spesa annua di 15 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

     All'onere di 30 milioni per gli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del capitolo n. 5015 con la denominazione: «Oneri relativi agli anni 1975 e 1976 conseguenti all'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'ISSCAL - Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori - e dall'ISES - Istituto per lo sviluppo della Edilizia Sociale» e con lo stanziamento di 30 milioni.

     All'onere di 15 milioni per l'anno finanziario 1977 si provvede utilizzando una quota di 12 milioni della disponibilità esistente sul capitolo n. 5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 e una quota di 3 milioni della disponibilità esistente sul capitolo n. 5010 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

TABELLA A (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] La tabella è riportata alla L.R. 12 agosto 1974, n. 22.