§ 1.5.3 – L.R. 9 giugno 1997, n. 32.
Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 iniziativa popolare
Data:09/06/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1


§ 1.5.3 – L.R. 9 giugno 1997, n. 32. [1]

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum".

(B.U. 18 giugno 1997, n. 24).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     1. La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Sostituisce l'art. 11, comma 1, della L.R. 20 dicembre 1990, n. 55.

[3] Sostituisce l'art. 11, comma 2, della L.R. 20 dicembre 1990, n. 55.