§ 1.3.20 – L.R. 24 marzo 2000, n. 26.
Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:24/03/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Le trattenute di cui all'articolo 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale


§ 1.3.20 – L.R. 24 marzo 2000, n. 26. [1]

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri".

(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Le trattenute di cui all'articolo 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché l'ammontare dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sull'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Sostituisce il comma 4, art. 10 della L.R. 1 marzo 1995, n. 27.