§ 1.3.12 – L.R. 12 luglio 1994, n. 24.
Applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:12/07/1994
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Ai Consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della [...]
Art. 2.      1. Ai Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, spetta comunque il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato di cui all'articolo 2 della L.R. 10/1972 e successive modificazioni e [...]
Art. 3.      1. I Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 21 della legge regionale 23 gennaio [...]


§ 1.3.12 – L.R. 12 luglio 1994, n. 24. [1]

Applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare.

(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).

 

Art. 1.

     1. Ai Consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), optano per il trattamento economico dell'Amministrazione di appartenenza non viene erogata l'indennità di carica, di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), con le decorrenze stabilite nel comma 2 del presente articolo.

     2. L'opzione, di cui al comma 1, può essere esercitata in qualsiasi momento, viene comunicata al Presidente del Consiglio Regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione, cui il Consigliere optante appartiene; ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale risulta pervenuta all'Amministrazione interessata. Se tale opzione è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla medesima data.

     3. Con le stesse modalità, di cui al comma 2, i Consiglieri modificano l'opzione esercitata.

 

     Art. 2.

     1. Ai Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, spetta comunque il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato di cui all'articolo 2 della L.R. 10/1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra forma indennitaria accessoria dovuta ai Consiglieri regionali in carica.

 

     Art. 3.

     1. I Consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 21 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte).

     2. Con dichiarazione scritta da rilasciare al momento dell'opzione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, i Consiglieri possono rinunciare all'assegno vitalizio e alla indennità di fine mandato, di cui alla L.R. 9/1984 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso non sono tenuti al versamento dei contributi, di cui al comma 1, e hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi obbligatori già versati.

     3. L'ammontare dell'indennità di fine mandato è comunque calcolato con riferimento all'ammontare dell'indennità consiliare erogata nell'ultimo mese di permanenza in carica dei Consiglieri predetti.

     4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme della L.R. 9/1984 e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.