§ 1.3.3 – L.R. 12 giugno 1978, n. 32.
Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali del Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:12/06/1978
Numero:32


Sommario
Art. 5.  (Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione).
Art. 18.  (Ammontare dell'assegno di reversibilità).


§ 1.3.3 – L.R. 12 giugno 1978, n. 32.

Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali del Piemonte. [1]

(B.U. 13 giugno 1978, n. 24 suppl).

 

     Artt. 1. - 4. (Omissis)

 

Art. 5. (Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione).

     (Omissis).

     Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinquennio, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite dell'età di 55 anni.

 

     Artt. 6. - 17. (Omissis)

 

     Art. 18. (Ammontare dell'assegno di reversibilità).

     L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:

     a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;

     b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla decorrenza massima del cento per cento;

     c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;

     d) negli altri casi: 50%.


[1] La legge è stata abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, ad eccezione del 3° comma dell'art. 5 per i Consiglieri che alla data dell'entrata in vigore della suddetta legge hanno già versato i contributi per un periodo non inferiore ai 5 anni, e dell'art. 18 per i beneficiari dell'assegno indiretto usufruenti dello stesso prima dell'entrata in vigore della stessa L.R. 23 gennaio 1984 n. 9.