§ 5.5.15 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 12.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori d'intervento. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:12/04/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Per l'anno 1995 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.15 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 12. [1]

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori d'intervento. [2]

(B.U. n. 8 del 15 aprile 1995).

 

Art. 1. [3]

     1) Per l'anno 1995 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A1" nella misura a fianco di ciascuno intervento settoriale indicato, ancorché esaurito per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2. [4]

     1) Per l'anno 1995 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, dei capitoli di spesa di cui all'allegato "B" in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato;

     2) Per l'anno 1995 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui all'allegato "B1" sono da ritenersi mere poste contabili e fino alla emanazione di apposite normative regionali, sugli stessi è vietata l'assunzione di impegni di spesa.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1995 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Annotazione alla legge regionale n. 12/95.

     L'articolo 2 e l'allegato "B" non riportati nella legge regionale n. 12 del 12 aprile 1995 sono stati rinviati dal Governo al riesame del Consiglio Regionale.

 

ALLEGATO "A" (Omissis) [5]

 

ALLEGATO "B" (Omissis) [6]

 

ALLEGATO "C" (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'articolo 2 e l'allegato "B" non riportati nel B.U. n. 8 del 15 aprile 1995 che pubblica la legge regionale n. 12 del 12 aprile 1995 perchè rinviati dal Governo al riesame del Consiglio Regionale sono stati integrati dalla L.R. 11 settembre 1995, n. 26.

[3] Articolo così definito dall'art. 2 della L.R. 11 settembre 1995, n. 26.

[4] Articolo così definito dall'art. 1 della L.R. 11 settembre 1995, n. 26.

[5] L'allegato "A1" sostituisce per effetto dell'art. 2 della L.R. 11 settembre 1995, n. 26 l'allegato "A".

[6] L'allegato "B" è integrato dall'art. 1 della L.R. 11 settembre 1995, n. 26.