§ 5.5.12 - Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 20.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:30/06/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1992 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      Per l'anno 1992 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, dei proventi legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...]
Art. 3.      Per l'anno 1992 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
Art. 4.      L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella 1° potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui [...]
Art. 5.      E' consentito l'assunzione del solo impegno, ai capitoli di spesa dal n. 48471 al n. 48497, art. 8 comma 2° della legge n. 415/1991.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.12 - Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 20. [1]

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(B.U. n. 14 del 16 luglio 1992).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1992 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

     Allegato "A"

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1992 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, dei proventi legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

     Allegato "B"

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1992 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.

     Allegato "C"

     (Omissis)

 

     Art. 4.

     L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella 1° potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna "B" della stessa tabella.

     TABELLA 1

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     E' consentito l'assunzione del solo impegno, ai capitoli di spesa dal n. 48471 al n. 48497, art. 8 comma 2° della legge n. 415/1991.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.