| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Molise |
| Materia: | 5. finanza e contabilità |
| Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento |
| Data: | 03/07/1991 |
| Numero: | 11 |
| Sommario |
| Art. 1. Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...] |
| Art. 2. Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...] |
| Art. 3. Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge. |
| Art. 4. L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui [...] |
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...] |
§ 5.5.11 - Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 11. [1]
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali a diversi settori di intervento.
(B.U. 5 luglio 1991, n. 13 E.S.)
Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna "B" della stessa tabella.
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TABELLA I |
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Colonna "A" Colonna "B" |
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Stato previsione della SPESA Stato previsione della ENTRATA |
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33682 |
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33683 |
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36684 |
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36686 |
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36687 6999 |
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12200 |
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12201 2065 |
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12202 |
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12210 |
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12211 |
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12220 |
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12230 |
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12240 |
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12250 |
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12260 |
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12270 |
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12280 |
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12290 2066 |
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36697 2130 |
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
(Si omettono gli allegati).
[1] Abrogata dall'art. 7 della