§ 5.5.11 - Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 11.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali a diversi settori di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:03/07/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...]
Art. 3.      Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
Art. 4.      L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.11 - Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 11. [1]

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali a diversi settori di intervento.

(B.U. 5 luglio 1991, n. 13 E.S.)

 

Art. 1.

     Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.

 

     Art. 4.

     L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna "B" della stessa tabella.

 

TABELLA I

           Colonna "A"                      Colonna "B"

  Stato previsione della SPESA    Stato previsione della ENTRATA

33682

33683

36684

36686

36687                                         6999

12200

12201                                         2065

12202

12210

12211

12220

12230

12240

12250

12260

12270

12280

12290                                         2066

36697                                         2130

 

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono gli allegati).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.