§ 5.4.264 - L.R. 22 marzo 2007, n. 8.
Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:22/03/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Riduzione dei costi di gestione degli enti.
Art. 2.  Razionalizzazione della spesa nei settori sanitario e amministrativo.
Art. 3.  Interventi legislativi per la riorganizzazione istituzionale e per la razionalizzazione della gestione associata delle funzioni nel sistema delle autonomie locali nonché per il riordino del sistema [...]
Art. 4.  Disposizioni finali.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.4.264 - L.R. 22 marzo 2007, n. 8.

Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise.

(B.U. 31 marzo 2007, n. 8).

 

Art. 1. Riduzione dei costi di gestione degli enti.

     1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, è ridotto a tre il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli altri organi di gestione comunque denominati, nonché dei collegi sindacali e dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti e delle aziende strumentali o dipendenti dalla Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale nonché di quelli i cui organi siano costituiti da componenti nominati in parte maggioritaria dalla Regione. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge i Consorzi di bonifica ed i Consorzi industriali, salvo quanto previsto per i Consorzi industriali dal comma 2 dell'articolo 3.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana una direttiva con la quale sono stabiliti gli indirizzi per l'adeguamento dell'organizzazione e degli statuti degli enti di cui al comma 1 alle disposizioni del presente articolo ed è stabilito il tetto massimo dei compensi da corrispondere ai componenti dei rispettivi consigli di amministrazione dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, con l'obiettivo di ottenere la riduzione dei costi di funzionamento di ciascun ente non inferiore al dieci per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2006. La direttiva stabilisce altresì i criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo delle società di capitale a partecipazione pubblica regionale nonché gli indirizzi per la riorganizzazione e le modalità per la riduzione del numero dei componenti degli organi stessi.

     3. L'ammontare dei compensi da corrispondere a ciascun componente dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti di cui al comma 1 non deve essere comunque superiore all'ottanta per cento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le società di capitale costituite con legge regionale o comunque partecipate dalla Regione Molise in maniera maggioritaria adeguano i propri statuti alla direttiva di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione provvede con decreto alla revoca ed alla contestuale sostituzione degli amministratori di nomina regionale ai fini dell'adozione degli atti necessari entro i successivi trenta giorni.

     5. Ogni qualvolta debba provvedere a nomine od a designazioni di componenti di organi collegiali in numero superiore ad uno, il Consiglio regionale procede con la modalità del voto limitato.

 

     Art. 2. Razionalizzazione della spesa nei settori sanitario e amministrativo.

     1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009, in attuazione dell'intesa tra il Governo e le Regioni per un patto nazionale per la salute approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2006, l'A.S.Re.M. è tenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare la ricognizione dettagliata del personale in servizio a qualsiasi titolo, sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata, nonché degli incarichi di consulenza in corso di esecuzione, ed a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni, un piano di razionalizzazione dell'organico compatibile con la finalità di assicurare i livelli essenziali di assistenza nel territorio regionale.

     2. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita e di stabilità, di ridurre la spesa per il funzionamento dell'amministrazione pubblica, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, predispone una proposta di legge regionale concernente la trasformazione o la soppressione e la messa in liquidazione di enti ed organismi regionali, nonché di strutture amministrative o consultive, comitati e nuclei comunque denominati, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) fusione o trasformazione di enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o complementari;

     b) fusione o soppressione di enti, organismi ed altri apparati amministrativi che svolgono servizi non essenziali;

     c) riduzione del numero dei componenti di commissioni, nuclei, comitati o altri organismi che svolgono funzioni di supporto, vigilanza, controllo o consultive nei confronti o per conto dell'amministrazione regionale;

     d) soppressione, negli enti dipendenti dai cui ordinamenti siano previsti, degli organi diversi dai consigli di amministrazione e dai collegi dei revisori dei conti.

     3. La proposta di legge è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e il Consiglio regionale delibera sulla medesima entro novanta giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 3. Interventi legislativi per la riorganizzazione istituzionale e per la razionalizzazione della gestione associata delle funzioni nel sistema delle autonomie locali nonché per il riordino del sistema della promozione dello sviluppo industriale.

     1. La Giunta regionale è impegnata a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale finalizzata al riordino ed alla semplificazione dell'organizzazione istituzionale nella regione, con riguardo alle comunità montane, alle unioni di comuni, agli ambiti territoriali ottimali e in generale alle forme di aggregazione istituzionale e di gestione associata di funzioni, compiti e servizi da parte degli enti locali.

     2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta una proposta di legge regionale concernente il riordino del sistema della promozione dello sviluppo industriale. Sulla proposta il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 4. Disposizioni finali.

     1. I consigli di amministrazione, o equivalenti, ed i collegi dei revisori dei conti, la cui composizione numerica risulta modificata ai sensi dell'articolo 1, sono ricostituiti, secondo la composizione numerica di cui alla presente legge ed in applicazione delle procedure previste dalla legge regionale n. 16/2002, entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino alla loro ricostituzione gli organi di cui al precedente periodo sono prorogati. Per gli enti temporaneamente amministrati da commissari straordinari la ricostituzione degli organi, secondo la composizione numerica di cui alla presente legge ed in applicazione delle procedure previste dalla legge regionale n. 16/2002, ha luogo entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove il Consiglio regionale non provveda alle nomine dei componenti dei predetti organi, vi provvede il suo Presidente negli ultimi tre giorni del termine di cui ai periodi che precedono. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di disponibilità per le nomine, restano efficaci gli avvisi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     2. Con la stessa deliberazione con cui approva la direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta regionale approva altresì l'elenco delle leggi regionali concernenti discipline sulle quali incidono in senso modificativo le disposizioni della presente legge.

     3. Sono abrogate le norme di legge regionale e di regolamento in contrasto o incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 2007, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2007, n. 22.