§ 5.4.231 - Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 7.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:25/01/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 2000, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 5.4.231 - Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 7. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 2000).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 2000, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2000, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.