§ 5.4.227 - Legge Regionale 23 giugno 1999, n. 20.
Bilancio di competenza e di cassa della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:23/06/1999
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Autonomia contabile del Consiglio Regionale.
Art. 4.  Classificazione delle entrate.
Art. 5.  Classificazione delle spese.
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Avanzo di amministrazione.
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10.  Mutuo a copertura del saldo finanziario.
Art. 11.  Autorizzazione alla contrazione del mutuo per la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale a tutto il 1994.
Art. 12.  Oneri continuativi.
Art. 13.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 14.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 15.  Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 16.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 17.  Annualità del Bilancio.
Art. 18.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 19.  Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.
Art. 20.  Bilanci Enti Sub-Regionali.
Art. 21.  Provvedimenti legislativi in corso.
Art. 22.  Pubblicazione.


§ 5.4.227 - Legge Regionale 23 giugno 1999, n. 20. [1]

Bilancio di competenza e di cassa della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001.

(B.U. n. 12 del 1 luglio 1999).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     E' approvato in Lire 3.644.679.442.547 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente Legge e riferita all'esercizio finanziario 1999. (in Supplemento ordinario)

     E' approvato in Lire 4.717.044.782.177 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 1999, secondo la tabella "A" annessa alla presente Legge. (in Supplemento ordinario)

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1999 giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai comma precedenti.

     E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     E' approvato in Lire 3.644.679.442.547 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 1999. (in Supplemento ordinario)

     E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

     E' approvato in Lire 4.717.044.782.177 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 1999. (in Supplemento ordinario)

     E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio Regionale.

     Ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 1999, in Lire 12.860.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 1 - Settore I.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate.

     Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 5. Classificazione delle spese.

     Le spese del bilancio regionale 1999, sono ripartite, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonché in settori e in capitoli.

     Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonché per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale.

     Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 1999 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44:

 

Tabella n. 1   quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di

                competenza e di cassa suddivise per titoli;

Tabella n. 2   prospetto di raffronto tra le entrate distinte

                per capitoli derivanti da assegnazioni dello

                Stato per l'esercizio di funzioni amministrative

                e le spese distinte anch'esse per capitoli aventi

                le destinazioni di cui alle assegnazioni

                predette;

Tabella n. 3   prospetto di raffronto tra gli stanziamenti di

                competenza e di cassa relativi a spese per

                l'adempimento delle funzioni normali della

                Regione e stanziamenti di competenza e di cassa

                per ulteriori programmi di sviluppo;

Tabella n. 4   classificazione delle spese per titoli, in

                sezioni secondo l'analisi funzionale e in

                categorie per l'analisi economica secondo le

                stesse ripartizioni adottate nel Bilancio dello

                Stato;

Tabella n. 5   riassunto per la spesa delle sezioni e un

                riepilogo dei titoli;

Tabella n. 6   elenco delle spese obbligatorie di cui all'art.

                18 della legge regionale di contabilità 3

                dicembre 1977, n. 44;

Tabella n. 7   elenco dei provvedimenti legislativi in corso

                distinto per ciascun fondo globale;

Tabella n. 8   elenco delle garanzie fidejussorie principali e

                sussidiarie;

Tabella n. 9   elenco dei fondi di garanzia distinti per

                capitoli di bilancio;

Tabella n. 10  dimostrazione della formazione del saldo

                finanziario presunto al 31 dicembre 1998;

Tabella n. 11  prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento

                al 1° gennaio 1999;

Tabella n. 12  prospetto della capacità di indebitamento della

                Regione per l'esercizio 1999;

Tabella n. 13  prospetto dei capitoli di spesa del Bilancio 1999

                finanziati con il mutuo capitolo n. 11455;

Tabella n. 14  prospetto della dimostrazione dell'utilizzo del

                presunto Avanzo di Amministrazione applicato al

                Bilancio - Avanzo finalizzato;

Tabella n. 15  dimostrazione dell'utilizzo del presunto Avanzo

                di Amministrazione applicato al bilancio - Avanzo

                buono.

 

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale.

     E' adottato per il triennio 1999/2001 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente Legge. (in Supplemento ordinario)

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, della somma di Lire 491.188.328.843 a titolo di

 

presunto avanzo di amministrazione come da tabella n. 10 annessa alla

presente Legge. (in Supplemento ordinario)

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

     E' autorizzata, ai sensi del 4° comma dell'art. 8 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 1999, della somma di Lire 19.917.772.266 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1999".

 

     Art. 10. Mutuo a copertura del saldo finanziario.

     Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la Regione Molise è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di Lire 27.000.000.000 per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle Spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle Entrate che si prevede di accertare nel corso dell'Esercizio 1999.

     I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al 5,00%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni e minima di 10 anni.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione, mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere di versare a favore degli Istituti mutuanti le rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 2.601.241.830 a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'estinzione del mutuo.

     Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2000.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno o più onerose di quanto previsto dal 2° comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2000 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse, previsto nel contratto di mutuo e connesse all'andamento del mercato finanziario.

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 11. Autorizzazione alla contrazione del mutuo per la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale a tutto il 1994.

     Per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale a tutto il 1994, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, a contrarre mutui per un importo complessivo di Lire 6.226.459.451.

     I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al 5,00%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni e minima di 10 anni.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio Tesoriere di versare a favore degli istituti mutuanti rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 599.871.362 a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'estinzione del mutuo.

     Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui Bilanci di previsione a partire dal 2000.

     Gli oneri di preammortamento trovano copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo n. 54190 del Bilancio 1999.

     Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno o più onerose di quanto previsto dal 2° comma o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio; analogamente si provvederà per gli esercizi successivi per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse, previsto nel contratto di mutuo e connesso all'andamento del mercato finanziario.

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 12. Oneri continuativi.

     L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1999 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente Legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Al capitolo n. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di Lire 480.335.013 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.

     Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge.

     L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per spese impreviste.

     E' autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 54500 nello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di Lire 100.000.000 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     L'utilizzo del fondo e le modalità di prelevamento di somme da tale capitolo di spesa sono disciplinate dalle norme dell'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 15. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.

     Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo n. 55500 con una dotazione di competenza, e di cassa, per l'anno 1999, di Lire 447.000.000.

     Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 16. Fondo di riserva di cassa.

     E' autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 "Fondo di riserva di cassa" con una dotazione di Lire 9.152.163.877.

     I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del Bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del Consiglio non soggetta a controllo.

 

     Art. 17. Annualità del Bilancio.

     L'esercizio finanziario 1999 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 18. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 19. Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.

     Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione delle entrate e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

     Analogamente provvederà la Giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

     Per le variazioni eventuali al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, 1° comma, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

     Dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, ai sensi dei comma precedenti del presente articolo è data comunicazione alla Presidenza del Consiglio Regionale.

     Gli stessi atti deliberativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 20. Bilanci Enti Sub-Regionali.

     Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 26 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1999 degli Enti sottoelencati:

     1) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise;

     2) Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;

     3) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;

     4) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;

     5) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise "Giacomo Sedati".

     Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi Bilanci, qualora l'entità della contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

     I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 1999.

 

     Art. 21. Provvedimenti legislativi in corso.

     E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 7 annessa alla presente legge.

     A tal fine è iscritto nella rubrica n. 18 del bilancio di previsione 1999 il seguente capitolo di spesa:

     n. 55400 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. (Spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo) con una dotazione di competenza di Lire 875.000.000 e di cassa di Lire 875.000.000.

     I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli a dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Tali fondi non potranno essere utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa.

     La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 22. Pubblicazione.

     La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.