§ 5.4.210 - Legge Regionale 14 maggio 1997, n. 13.
Bilancio di competenza e di cassa 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:14/05/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle Entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle Spese.
Art. 3.  Autonomia contabile del Consiglio Regionale.
Art. 4.  Classificazione delle Entrate.
Art. 5.  Classificazione delle Spese.
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Avanzo di amministrazione.
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10.  Mutuo a copertura del saldo finanziario.
Art. 11.  Oneri continuativi.
Art. 12.  Provvedimenti legislativi in corso.
Art. 13.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 14.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 15.  Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 16.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 17.  Annualità del bilancio.
Art. 18.  Esercizio delle funzioni trasferite allo Stato.
Art. 19.  Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.
Art. 20.  Bilanci enti sub - regionali.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 5.4.210 - Legge Regionale 14 maggio 1997, n. 13. [1]

Bilancio di competenza e di cassa 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

(B.U. n. 10 del 16 maggio 1997).

 

Art. 1. Stato di previsione delle Entrate.

     E' approvato in L. 2.929.039.050.338 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 1997 (in allegato).

     E' approvato in L. 3.970.963.471.640 lo stato di previsione delle entrate di cassa che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 1997, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge (in allegato).

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1997, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai comma precedenti.

     E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle Spese.

     E' approvato in L. 2.929.039.050.338 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge (in allegato) e riferita all'esercizio finanziario 1997.

     E' approvato in L. 3.970.963.471.640 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge (in allegato) e riferita all'esercizio finanziario 1997.

     Sono autorizzati, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, gli impegni di spesa ed i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio 1997, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

     La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge o da contratto e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio Regionale.

     Ai sensi dell'art. 73, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 1997, in L. 10.590.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 1 - Settore I.

 

     Art. 4. Classificazione delle Entrate.

     Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 5. Classificazione delle Spese.

     Le spese del bilancio regionale 1997, sono ripartite, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonchè in settori e in capitoli.

     Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale.

     Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 1997 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44:

 

- Tabella n. 1   - quadro riassuntivo delle entrate e delle

                  spese di competenze e di cassa suddivise per

                  titoli;

- Tabella n. 2   - tabella di raffronto delle entrate e delle

                  spese derivanti da assegnazioni di fondi dello

                  Stato a specifica destinazione;

- Tabella n. 3   - prospetto di raffronto tra gli stanziamenti

                  di competenza e di cassa relativi a spese per

                  l'adempimento delle funzioni normali della

                  Regione e stanziamenti di competenza e di cassa

                  per ulteriori programmi di sviluppo;

- Tabella n. 4   - classificazione delle spese per titoli, in

                  sezioni secondo l'analisi funzionale e in

                  categorie secondo l'analisi economica secondo

                  le stesse ripartizioni adottate nel bilancio

                  dello Stato;

- Tabella n. 5   - riassunto per la spesa delle sezioni e un

                  riepilogo dei titoli;

- Tabella n. 6   - elenco delle spese obbligatorie di cui

                  all'art. 18 della legge regionale di

                  contabilità 3 dicembre 1977, n. 44;

- Tabella n. 7   - elenco dei provvedimenti legislativi in corso

                  distinto per ciascun fondo globale (art. 21

                  legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977,

                  n. 44);

- Tabella n. 8   - elenco delle garanzie fidejussorie principali

                  e sussidiarie;

- Tabella n. 9   - elenco dei fondi di garanzia distinti per

                  capitoli di bilancio;

- Tabella n. 10  - dimostrazione della formazione del saldo

                  finanziario presunto al 31 dicembre 1996;

- Tabella n. 11  - prospetto dimostrativo dei mutui in

                  ammortamento all'1 gennaio 1997;

- Tabella n. 12  - prospetto della capacità di indebitamento

                  della Regione per l'Esercizio 1997;

- Tabella n. 13  - prospetto dei capitoli di spesa del Bilancio

                  1997 finanziati con il mutuo Capitolo n. 11433;

- Tabella n. 14  - prospetto della dimostrazione dell'utilizzo

                  dell'Avanzo Finalizzato.

 

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale.

     E' adottato per il triennio 1997/99 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge (in allegato).

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, della somma di L. 451.984.884.568 a titolo di presunto avanzo di amministrazione come da Tabella n. 10 annessa alla presente legge.

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

 

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 1997, della somma di L. 29.150.120.579 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1997".

 

     Art. 10. Mutuo a copertura del saldo finanziario.

     Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la Regione Molise è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di Lire 29.706.795.000 per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle Spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle Entrate che si prevede di accertare nel corso dell'Esercizio 1997.

     I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al 10,50%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni e minima di 10 anni.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977 n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 4.017.784.000 a partire dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'estinzione del mutuo.

     Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1998.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno o più onerose di quanto previsto dal 2° comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quell'autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 11. Oneri continuativi.

     L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1997 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 12. Provvedimenti legislativi in corso.

     E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 7 annessa alla presente legge (in allegato).

     A tal fine e iscritto nella rubrica n. 18 del bilancio di previsione 1997 il seguente capitolo di spesa:

     N. 55400 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. (Spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo) con una dotazione di competenza di L. 2.150.000.000 e di cassa di L. 2.150.000.000.

     Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli e dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Tale fondo non potrà essere utilizzato per l'imputazione diretta di atti di spesa.

     La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Al Capitolo n. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 300.000.000 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.

     Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge (in allegato).

     L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per spese impreviste.

     E' autorizzata l'iscrizione al Capitolo n. 54500 nello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di L. 100.000.000 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     L'utilizzo del fondo e le modalità di prelevamento di somme da tale capitolo di spesa sono disciplinate dalle norme dell'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 15. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.

     Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo n. 55500 con una dotazione di competenza, e di cassa, per l'anno 1997, di L. 301.364.954.

     Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 16. Fondo di riserva di cassa.

     E' autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 "Fondo di riserva di cassa" con una dotazione di L. 1.309.464.433.

     I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del Consiglio non soggetta a controllo.

 

     Art. 17. Annualità del bilancio.

     L'esercizio finanziario 1997 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 1997.

 

     Art. 18. Esercizio delle funzioni trasferite allo Stato.

     Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 19. Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.

     Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione dell'entrata e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

     Analogamente provvederà la Giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

     Per le variazioni eventuali al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

     Dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dei comma precedenti del presente articolo è data comunicazione alla Presidenza del Consiglio Regionale.

     Gli stessi atti deliberativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 20. Bilanci enti sub - regionali.

     Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 26 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1997 degli Enti sottoelencati:

     1) Ente per il diritto allo Studio Universitario;

     2) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise;

     3) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;

     4) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso.

     5) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia.

     Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora l'entità della contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

     I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 1997.

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

(Si omettono le tabelle allegate).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.