§ 5.4.194 - Legge Regionale 24 gennaio 1996, n. 6.
Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:24/01/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.      E' approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario che espone, in sintesi, le seguenti risultanze finali:
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.194 - Legge Regionale 24 gennaio 1996, n. 6. [1]

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.).

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1996).

 

Art. 1.

     E' approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario che espone, in sintesi, le seguenti risultanze finali:

 

- Fondo di cassa all'1     gennaio 1993         L. 4.064.403.281

- Riscossioni:

- in conto residui           L. 2.050.000.000

- in conto competenza        L. 1.282.824.430   L. 3.332.824.430

                                       Sommano   L. 7.397.227.711

- Pagamenti:

- in conto residui             L. 478.120.775

- in conto competenza        L. 1.201.125.874   L. 1.679.246.649

- Fondo di cassa al 31     dicembre 1993        L. 5.717.981.062

- Somme rimaste da riscuotere:

- sui residui                               -

- sulla competenza           L. 1.055.029.638   L. 1.055.029.638

                                       Sommano   L. 6.773.010.700

- Somme rimaste da pagare:

- sui residui                   L. 17.960.000

- sulla competenza             L. 587.469.047     L. 605.429.047

- Avanzo di amministrazio  ne al 31 dicembre

1993                                            L. 6.167.581.653

 

     Il consuntivo di cui al comma precedente forma allegato al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.