§ 5.4.186 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 11.
Bilancio definitivo 1995 e bilancio pluriennale 1995/1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:12/04/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Autonomia contabile del consiglio regionale.
Art. 4.  Classificazione delle entrate.
Art. 5.  Classificazione delle spese.
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Avanzo di amministrazione.
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10.  Mutuo a copertura del saldo finanziario.
Art. 11.  Oneri continuativi.
Art. 12.  Provvedimenti legislativi in corso.
Art. 13.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 14.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 15.  Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 16.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 17.  Annualità del bilancio.
Art. 18.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo stato.
Art. 19.  Esercizio delle funzioni delegate dallo stato.
Art. 20.  Bilanci enti sub - regionali.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 5.4.186 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 11. [1]

Bilancio definitivo 1995 e bilancio pluriennale 1995/1997.

(B.U. n. 8 del 15 aprile 1995).

 

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     E' approvato in L. 2.951.930.741.955 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 1995 (in allegato).

     E' approvato in L. 3.841.918.930.648 lo stato di previsione che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 1995 secondo la tabella "A" annessa alla presente legge (in allegato).

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1995, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui ai comma precedenti.

     E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     E' approvato in L. 2.951.930.741.955 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio finanziario 1995, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge (in allegato).

     E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

     E' approvato in L. 3.841.918.930.648 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise di cui si autorizza il pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 1995, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge (in allegato).

     E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del consiglio regionale.

     Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 1995, in L. 12.469.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 1 - Settore I.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate.

     Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 5. Classificazione delle spese.

     Le spese del bilancio regionale 1995, sono ripartite, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonchè in settori e in capitoli.

     Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale.

     Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 1995 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44:

     - Tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli;

     - Tabella n. 2 - prospetto di raffronto tra le entrate distinte per capitoli derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate sia per effetto dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che da assegnazioni in corrispondenza di deleghe per l'esercizio di funzioni amministrative e le spese distinte anch'esse per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

     - Tabella n. 3 - prospetto di raffronto tra gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e stanziamenti di competenza e di cassa per ulteriori programmi di sviluppo;

     - Tabella n. 4 - classificazione delle spese per titoli, in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato;

     - Tabella n. 5 - riassunto per la spesa delle sezioni e un riepilogo dei titoli;

     - Tabella n. 6 - elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 18 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44;

     - Tabella n. 7 - elenco delle garanzie fidejussorie principale e sussidiarie concesse dalla Regione (art. 28 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44);

     - Tabella n. 8 - elenco dei fondi di garanzia distinti per capitoli di bilancio;

     - Tabella n. 9 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 1994;

     - Tabella n. 10 - capitoli di spesa finanziati con i fondi dell'art. 9/281. Quota fissa e parte quota variabile;

     - Tabella n. 11 - prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento all'1 gennaio 1995;

     - Tabella n. 12 - prospetto dimostrativo dell'applicazione dell'Avanzo disponibile;

     - Tabella n. 13 - provvedimenti Legislativi in corso;

     - Tabella n. 14 - prospetto dimostrativo dei capitoli di spesa dell'Esercizio 1994 finanziati dal mutuo;

     - Tabella n. 15 - prospetto della capacità di indebitamento della Regione per l'Esercizio 1995 - 1997;

     - Tabella n. 16 - prospetto dei capitoli di spesa del Bilancio 1995 finanziati con il mutuo cap. n. 11432;

     - Tabella n. 17 - prospetto della dimostrazione dell'utilizzo dell'Avanzo Finalizzato.

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale.

     E' adottato per il triennio 1995/1997 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge (in allegato).

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, della somma di L. 422.399.951.251 a titolo di presunto avanzo di amministrazione.

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 1995, somma di lire 3.000.000.000 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1995".

 

     Art. 10. Mutuo a copertura del saldo finanziario.

     Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la Regione Molise è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 43.970.000.000 per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle Spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle Entrate che si prevede di accertare nel corso dall'Esercizio 1995.

     I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore all'11,00%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni e minima di 10 anni.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 7.471.262.920 a partire dall'esercizio finanziario 1996 e fino all'estinzione del mutuo.

     Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1996.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 2° comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 11. Oneri continuativi.

     L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1995 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle delle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 12. Provvedimenti legislativi in corso.

     E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 13 annessa alla presente legge (in allegato).

     A tal fine sono iscritti nella rubrica n. 18 del bilancio di previsione 1995 il seguente capitolo di spesa:

     N. 55210 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo con una dotazione di competenza di L. -- e di cassa di L.--;

     N. 55400 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (Spese d'investimento per ulteriori piani di sviluppo) con dotazione di competenza di L. 10.550.000.000 e di cassa L. 10.550.000.000.

     I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli a dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Tali fondi non potranno essere utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa.

     La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Al Cap. n. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 350.250.541 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.

     Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge (in allegato).

     L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per spese impreviste.

     E' autorizzata l'iscrizione al cap. n. 54500 nello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di lire 100.000.000 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     L'utilizzo del fondo e le modalità di prelevamento di somme da tale capitolo di spesa sono disciplinate dalle norme dell'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 15. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.

     Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo n. 55500 con una dotazione di competenza, e di cassa, per l'anno 1995, di L. 387.521.396.

     Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 16. Fondo di riserva di cassa.

     E' autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 "Fondo di riserva di cassa" con una dotazione di lire 10.748.507.692.

     I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del Consiglio non soggetta a controllo.

 

     Art. 17. Annualità del bilancio.

     L'esercizio finanziario 1995 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 1995.

 

     Art. 18. Esercizio delle funzioni trasferite dallo stato.

     Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 19. Esercizio delle funzioni delegate dallo stato.

     Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione dell'entrate e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

     Analogamente provvederà la Giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

     Per le variazioni eventuali al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

     Dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dei comma precedenti del presente articolo è data comunicazione alla Presidenza del Consiglio Regionale.

     Gli stessi atti deliberativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 20. Bilanci enti sub - regionali.

     Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 26 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli Enti sottoelencati:

     1) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;

     2) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise;

     3) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise "Giacomo Sedati";

     4) Ente per il Diritto allo Studio Universitario;

     5) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso.

     Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora l'entità della contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

     I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 1995.

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono gli allegati).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.