§ 5.4.184 - Legge Regionale 30 settembre 1994, n. 18.
Articolo 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:30/09/1994
Numero:18


Sommario
Articolo 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1994. (B.U. 3 ottobre 1994, n. 20 E.S.).
Art. 1.  Assestamento.
Art. 2.  Accertamento dei residui attivi e passivi.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di entrata di competenza e cassa.
Art. 4.  Variazioni alle previsioni di uscite di competenza e cassa.
Art. 5.  Avanzo di amministrazione.
Art. 6.  Mutuo a copertura del saldo finanziario.
Art. 7.  Dimostrazione della capacità dell'indebitamento della regione.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 5.4.184 - Legge Regionale 30 settembre 1994, n. 18. [1]

Articolo 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1994.

(B.U. 3 ottobre 1994, n. 20 E.S.).

 

     Art. 1. Assestamento.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Accertamento dei residui attivi e passivi.

     I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio 1994, sono determinati negli importi accertati con il Conto Consuntivo Generale dell'esercizio finanziario 1993 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di entrata di competenza e cassa.

     Nello stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni riportate alla tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni alle previsioni di uscite di competenza e cassa.

     Nello stato di previsione delle uscite di competenza e cassa dell'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni riportate alla tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 5. Avanzo di amministrazione.

     Ai sensi della lettera "B" dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 all'Avanzo presunto di Amministrazione già iscritto all'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in L. 328.889.041.638, viene detratta la minore somma di L. 16.445.253.556, quale saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente, restando rideterminato l'Avanzo accertato al 31 dicembre 1993, da L. 328.889.041.638 a Lire 312.443.788.082 così come da tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. Mutuo a copertura del saldo finanziario.

     Ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 la Regione Molise è autorizzata a contrarre mutuo per un importo complessivo di Lire 22.150.158.410 per far fronte al saldo finanziario negativo al termine dell'esercizio 1993.

     Il mutuo sarà stipulato ad un tasso nominale non superiore dell'11,00% oneri esclusi per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni e minima di anni 10.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dall'art. 38 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.

     Il pagamento della annualità di ammortamento ed interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione con appositi capitoli di spesa nel bilancio dell'anno 1995 e per tutta la durata del mutuo.

     In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione del mutuo, le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi del presente articolo risultino diverse da quanto previsto al secondo comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 7. Dimostrazione della capacità dell'indebitamento della regione.

     E' allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo della capacità d'indebitamento della Regione, art. 37 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 che costituisce anche allegato al bilancio 1994.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono tabelle e prospetti allegati).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.