§ 5.4.165 - Legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 24.
Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1991 - Artt. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:07/12/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1991 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.
Art. 2.  Entrate di competenza.
Art. 3.  Spese di competenza.
Art. 4.  Accertamenti ed impegni.
Art. 5.  Residui attivi 1990 e precedenti.
Art. 6.  Residui passivi 1990 e precedenti.
Art. 7.  Somma dei residui attivi.
Art. 8.  Somma dei residui passivi.
Art. 9.  Situazione finanziaria.
Art. 10.  Eliminazione dal conto dei residui attivi.
Art. 11.  Eliminazioni dal conto dei residui passivi.
Art. 12.  Autonomia contabile del Consiglio.
Art. 13.  Operazioni di raccordo.
Art. 14.  Enti dipendenti.
Art. 15.  Enti economici.
Art. 16.  Conto patrimoniale.
Art. 17.  Pubblicità.


§ 5.4.165 - Legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 24. [1]

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1991 - Artt. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 25 E.S.).

 

Art. 1.

     Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1991 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Entrate di competenza.

     Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, le entrate derivanti da contributi e assegnazioni dallo Stato, quelle derivanti da rendite patrimoniali, per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, le entrate provenienti dalla assunzione di prestiti e quelle per contabilità speciali accertate nell'esercizio 1991, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in L. 2.904.891.004.811

     di cui

 

- riscosse                                  L. 1.379.003.479.951

- e rimaste da riscuotere                   L. 1.198.837.418.545

- avanzo di amministrazione applicato         L. 327.050.106.315

 

 

     Art. 3. Spese di competenza.

     Le spese correnti, quelle d'investimento, quelle per il rimborso di capitali e anticipazioni e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto consuntivo del bilancio in L. 2.540.155.786.577

 

- delle quali furono pagate                 L. 1.522.317.197.594

- e rimasero da pagare                      L. 1.017.838.588.983

 

 

     Art. 4. Accertamenti ed impegni.

     Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 1991, dal conto consuntivo, risulta stabilito come segue:

 

ENTRATE

Titolo I

Entrate derivanti da tributi propri della

Regione, dal gettito di tributi erariali

o di quote di essi devoluti alla Regione

a titolo di ripartizione del fondo comune

di cui all'art. 8 della legge 16 maggio

1970, n. 281                                  L. 100.705.729.396

Titolo II

Entrate derivanti da contributi ed

assegnazione dello Stato ed in genere da

trasferimenti di fondi del bilancio

statale anche in rapporto all'esercizio

di funzioni delegate dallo Stato alla

Regione                                     L. 1.629.528.898.932

Titolo III

Entrate derivanti da rendite

patrimoniali, da utili di Enti o Aziende

regionali                                      L. 23.352.951.407

 

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni di beni

patrimoniali, da trasferimento di

capitali e rimborsi di crediti                 L. 18.486.665.590

Titolo V

Entrate derivate da mutui, prestiti ed

altre operazioni creditizie                    L. 23.094.000.000

Titolo VI

Entrate per contabilità speciali              L. 782.672.653.171

Avanzo di amministrazione                     L. 327.050.106.315

Totale ENTRATE accertate                    L. 2.904.891.004.811

SPESE

Titolo I

Spese correnti                                L. 751.891.757.475

Titolo II

Spese d'investimento                        L. 1.001.122.111.751

Titolo III

Rimborso di mutui                               L. 4.469.264.180

Titolo IV

Contabilità speciali                          L. 782.672.653.171

Totale SPESE impegnate                      L. 2.540.155.786.577

- Entrate derivanti da tributi propri         L. 581.095.416.986

della Regione, dal gettito di tributi

erariali, da rendite patrimoniali, da

alienazione di beni, fondo sanitario

- Spese correnti                              L. 756.361.021.655

Differenza in meno                            L. 175.265.604.669

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate accertate                         L. 2.904.891.004.811

- Spese impegnate                           L. 2.540.155.786.577

Avanzo di competenza                          L. 364.735.218.234

 

 

     Art. 5. Residui attivi 1990 e precedenti.

 

I residui attivi rimasti accesi al 31

dicembre 1990 in                              L. 769.658.165.455

di cui furono riscossi nell'esercizio

1991                                          L. 387.443.832.936

e rimasero da riscuotere alla fine

dell'esercizio                                L. 367.881.094.947

Dal conto sono stati eliminati, per

prescrizioni o perenzione, residui per         L. 52.752.657.863

e sono stati riaccertati residui per           L. 38.419.420.291

 

 

     Art. 6. Residui passivi 1990 e precedenti.

 

I residui passivi rimasti al 31 dicembre

1990 in                                       L. 470.804.527.954

di cui furono pagati nell'esercizio 1991      L. 244.085.972.297

e rimasero da pagare alla fine

dell'esercizio                                L. 136.780.162.829

Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati:

a) per insussistenza o prescrizione            L. 20.774.594.103

b) per perenzione amministrativa               L. 69.163.798.725

 

 

     Art. 7. Somma dei residui attivi.

 

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

 

- somme rimaste da riscuotere sulle

entrate accertate per la competenza

propria dell'esercizio 1991 (art. 2)        L. 1.198.837.418.545

- esercizi precedenti (art. 5)                L. 367.881.094.947

- residui attivi al 31 dicembre 1991        L. 1.566.718.513.492

 

 

     Art. 8. Somma dei residui passivi.

     I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

 

- somme rimaste da pagare sulle spese

accertate per la competenza propria

dell'esercizio 1991 (art. 3)                L. 1.017.838.588.983

- esercizi precedenti (art. 6)                L. 136.780.162.829

- residui passivi al 31 dicembre 1991       L. 1.154.618.751.812

 

 

     Art. 9. Situazione finanziaria.

     L'Avanzo di Amministrazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1991 è accertato in L. 412.232.844.710 come risulta dai seguenti dati:

 

ATTIVO

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1990               L. 88.940.034

- Riscossioni effettuate in conto residui     L. 387.443.832.936

- Riscossioni effettuate in conto

competenza                                  L. 1.379.003.479.951

Totale ATTIVO                               L. 1.766.536.252.921

PASSIVO

- Pagamenti effettuati in conto residui       L. 244.085.972.297

- Pagamenti effettuati in conto della

competenza                                  L. 1.522.317.197.594

Totale PASSIVO                              L. 1.766.403.169.891

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1991              L. 133.083.030

- Residui attivi                            L. 1.566.718.513.492

- Somma attiva                              L. 1.566.851.596.522

- Residui passivi                           L. 1.154.618.751.812

- Avanzo di Amministrazione al 31

dicembre 1991                                 L. 412.232.844.710

 

 

     Art. 10. Eliminazione dal conto dei residui attivi.

     I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1990 descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, non riscossi entro il termine dell'esercizio 1991, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

 

     Art. 11. Eliminazioni dal conto dei residui passivi.

     I residui passivi accesi al 31 dicembre 1990 e non pagati al termine dell'esercizio 1991, descritti nelle colonne nn. 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

 

 

     Art. 12. Autonomia contabile del Consiglio.

     E' approvato il rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio dell'autonomia contabile del Consiglio Regionale, così come determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio (allegato "F" annesso alla presente legge).

 

     Art. 13. Operazioni di raccordo.

     Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine alla locazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

 

     Art. 14. Enti dipendenti.

     Sono approvati gli acclusi consuntivi degli esercizi finanziari 1991 dei sottoelencati Enti Dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicati:

 

1) E.P.T. di ISERNIA

- Fondo di cassa all'1

gennaio 1991                                      L. 315.528.801

- Riscossioni:

- in conto residui               L. 2.435.767

- in conto competenza          L. 509.350.530     L. 511.786.297

                                       Sommano     L. 827.315.098

- Pagamenti:

- in conto residui             L. 150.600.058

- in conto competenza          L. 478.583.786     L. 629.183.844

- Fondo di cassa al 31

dicembre 1991                                     L. 198.131.254

- Residui attivi al 31

dicembre 1991                                      L. 68.996.167

                                       Sommano     L. 267.127.421

- Residui passivi al 31

dicembre 1991                                      L. 22.512.685

Avanzo di Amministrazione

al 31 dicembre 1991                               L. 244.614.736

2) A.A.S. di TERMOLI

- Disavanzo di cassa

all'1 gennaio 1991                                 L. 12.665.700

- Riscossioni:

- in conto residui               L. 1.500.000

- in conto competenza          L. 549.922.215     L. 551.422.215

                                       Sommano     L. 538.756.515

- Pagamenti:

- in conto residui                         --

- in conto competenza          L. 592.945.481     L. 592.945.481

- Disavanzo di cassa al

31 dicembre 1991                                   L. 54.188.966

- Residui attivi al 31

dicembre 1991                                     L. 169.158.178

                                       Sommano     L. 114.969.212

- Residui passivi al 31

dicembre 1991                                      L. 57.612.224

Disavanzo di

amministrazione al 31

dicembre 1991                                      L. 57.356.988

 

 

     Art. 15. Enti economici.

 

     Ai sensi della lettera d) dell'art. 11 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e dell'art. 11 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11 il bilancio 1991, della Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A., con le unite relazioni del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, forma allegato al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1991.

 

     Art. 16. Conto patrimoniale.

     E' approvato il Conto Generale del Patrimonio della Regione Molise secondo lo schema "Parte Seconda" della presente legge.

     La consistenza finale del patrimonio regionale espone un saldo di L. 134.746.828.877.

 

     Art. 17. Pubblicità.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.