§ 5.4.130 - Legge Regionale 8 febbraio 1989, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:08/02/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fin quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1989, il bilancio della Regione Molise per l'anno 1989, con le [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.130 - Legge Regionale 8 febbraio 1989, n. 3. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1989).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fin quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1989, il bilancio della Regione Molise per l'anno 1989, con le modalità e disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione delle entrate e delle uscite del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.