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"Articolo 36 legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44. Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1988 e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:29/12/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Assestamento.
Art. 2.  Accertamento dei residui.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.
Art. 4.  Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.
Art. 5.  Variazione alle previsioni di cassa.
Art. 6.  Avanzo di amministrazione.
Art. 7.  Annualità del bilancio.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 5.4.128 - Legge Regionale 29 dicembre 1988, n. 26. [1]

"Articolo 36 legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44. Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1988 e del bilancio pluriennale 1988/1990".

(B.U. 29 dicembre 1988, n. 24 E.S.).

 

Art. 1. Assestamento.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art, 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n, 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Accertamento dei residui.

     I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio 1988 sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.

     Nello stato di previsione delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui alle tabelle n, 1 e n. 2 annesse alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.

     Nello stato di previsione delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le variazioni di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 annesse alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazione alle previsioni di cassa.

     In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata e di uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, sono modificate secondo le indicazioni riportate nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge.

 

     Art. 6. Avanzo di amministrazione.

     Ai sensi della lettera "B" dell'articolo 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo presunto di amministrazione già iscritto all'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 in L. 96.200.000.000, viene iscritta la minore somma di L. 3.832.899.498, restando determinato in L. 92.367.100.502 l'avanzo accertato al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 7. Annualità del bilancio.

     L'esercizio finanziario 1988 ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre 1988, la chiusura dei conti avviene anch'essa al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.