§ 5.4.127 - Legge Regionale 19 dicembre 1988, n. 25.
Approvazione bilancio preventivo 1988 dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:19/12/1988
Numero:25


Sommario
Art. unico.      E' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1988 dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) che espone i seguenti risultati finali:


§ 5.4.127 - Legge Regionale 19 dicembre 1988, n. 25. [1]

Approvazione bilancio preventivo 1988 dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.).

(B.U. 29 dicembre 1988, n. 24 E.S.).

 

Art. unico.

     E' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1988 dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) che espone i seguenti risultati finali:

 

ENTRATE

                                   COMPETENZA          CASSA

Titolo I

- Entrate correnti                2.826.700.000    2.826.700.000

Titolo II

- Entrate patrimoniali               50.000.000       50.000.000

Titolo III

- Entrate correttive della                   --               --

spesa

Titolo IV

- Entrate per movimento             100.000.000      100.000.000

capitale

Titolo V

- Entrate per partite di giro        81.000.000       81.000.000

USCITE

Titolo I

- Spese correnti                  2.661.700.000    2.661.700.000

Titolo II

- Spese d'investimento              315.000.000      315.000.000

Titolo III

- Rimborsi di capitali e di                  --               --

anticipazioni

Titolo IV

- Partite di giro                    81.000.000       81.000.000

 

     Ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge di contabilità regionale 3.12.1977, n. 44 il preventivo forma allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.