§ 5.4.117 - Legge Regionale 9 settembre 1986, n. 17.
Variazione al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1986 e al Bilancio pluriennale 1986/1988 in conseguenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:09/09/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per effetto delle osservazioni governative formulate sulla legge regionale 7 aprile 1986, n. 6 e in conseguenza delle norme derivanti dalla proposta di legge n. 40 concernente il provvedimento [...]
Art. 2.      In conseguenza delle variazioni di cui all'articolo precedente il bilancio per l'esercizio finanziario 1986 viene rideterminato:
Art. 3.      Il Bilancio triennale 1986-1988 di cui all'art. 7 della legge 7 aprile 1986, n. 6 è modificato secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella "C" annessa alla presente legge.
Art. 4.      La giacenza definitiva di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1986 resta determinata in L. 4.768.756.146.
Art. 5.      I riepiloghi e prospetti annessi al bilancio annuale sono rideterminati secondo le indicazioni riportate nelle accluse 14 tabelle.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.117 - Legge Regionale 9 settembre 1986, n. 17. [1]

Variazione al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1986 e al Bilancio pluriennale 1986/1988 in conseguenza delle osservazioni formulate sulla legge regionale 7 aprile 1986, n. 6.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     Per effetto delle osservazioni governative formulate sulla legge regionale 7 aprile 1986, n. 6 e in conseguenza delle norme derivanti dalla proposta di legge n. 40 concernente il provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 nonchè nel bilancio pluriennale 1986-1988, sono introdotte le variazioni descritte nei prospetti "A" e "B" annessi alla presente legge.

 

     Art. 2.

     In conseguenza delle variazioni di cui all'articolo precedente il bilancio per l'esercizio finanziario 1986 viene rideterminato:

 

1 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

1.1 Somme che si prevedono di accertare

in conto della competenza                     L. 985.798.145.915

1.2 Riscossioni che si prevedono di

realizzare                                  L. 1.300.393.015.924

2 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2.1 Somme che si prevedono di impegnare       L. 985.798.145.915

2.2 Somme che si prevedono di pagare        L. 1.300.393.015.924

 

 

     Art. 3.

     Il Bilancio triennale 1986-1988 di cui all'art. 7 della legge 7 aprile 1986, n. 6 è modificato secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella "C" annessa alla presente legge.

 

     Art. 4.

     La giacenza definitiva di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1986 resta determinata in L. 4.768.756.146.

 

     Art. 5.

     I riepiloghi e prospetti annessi al bilancio annuale sono rideterminati secondo le indicazioni riportate nelle accluse 14 tabelle.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.