§ 5.4.69 - Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 27.
Conto consuntivo 1977.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:18/09/1978
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1977 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti:
Art. 2.      Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, le entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato, quelle derivanti da rendite patrimoniali, per alienazione di beni [...]
Art. 3.      Le spese correnti, quelle d'investimento, quelle per il rimborso di capitali e anticipazioni e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario per la competenza propria [...]
Art. 4.      Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 1977, dal conto consuntivo, risulta stabilito come segue:
Art. 5.      I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 in L. 86.706.657.506
Art. 6.      I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 in L. 86.882.331.297
Art. 7.      I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 risultano stabiliti dal Conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 8.      I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977, risultano stabili dal Conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 9.  
Art. 10.      I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e non riscossi entro il termine dell'esercizio 1977, vengono dichiarati insussistenti ed [...]
Art. 11.      I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 e non pagati al termine dell'esercizio 1977, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono da considerarsi economie di spese ed [...]
Art. 12.      Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine alla allocazione nei [...]
Art. 13.      Al Conto consuntivo non vengono allegati i prospetti "A", "B", "C" e "D" previsti dall'art. 70 della legge regionale di contabilità del 3 dicembre 1977, n. 44, in quanto gli stessi, per l'anno [...]
Art. 14.  
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.69 - Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 27. [1]

Conto consuntivo 1977.

(B.U. n. 22 del 1 dicembre 1978).

 

Art. 1.

     Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1977 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti:

Entrate e spese di competenza

dell'esercizio finanziario 1977

 

     Art. 2.

     Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, le entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato, quelle derivanti da rendite patrimoniali, per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle per contabilità speciali accertate nell'esercizio 1977, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal Conto consuntivo del bilancio in L. 154.803.974.902 delle quali:

     - riscosse L. 93.904.947.360

     - e rimaste da riscuotere L. 55.899.027.542.

 

     Art. 3.

     Le spese correnti, quelle d'investimento, quelle per il rimborso di capitali e anticipazioni e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite nel conto consuntivo del bilancio in L. 109.595.482.275

     - delle quali furono pagate L. 74.524.482.099

     - e rimasero da pagare L. 35.071.000.176.

 

     Art. 4.

     Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 1977, dal conto consuntivo, risulta stabilito come segue:

 

 

ENTRATE

Tit. I - Entrate derivanti da tributi          L. 14.021.083.773

propri della Regione, dal gettito di

tributi erariali e di quote di essi

devoluti alla Regione a titolo di

ripartizione del fondo comune di cui

all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.

281

Tit. II - Entrate derivanti da contributi      L. 56.028.942.608

ad assegnazione dello Stato ed in genere da

trasferimenti di fondi dal bilancio statale

anche in rapporto all'esercizio di funzioni

delegate dallo Stato alla Regione

Tit. III - Entrate derivanti da rendite         L. 6.845.648.072

patrimoniali, a utili netti di Enti ed

Aziende regionali

Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni                 L. --

di beni patrimoniali, da trasferimenti di

capitoli e da rimborsi di prestiti

Tit. V - Entrate derivanti da mutui,                       L. --

prestiti ed altre operazioni creditizie

Tit. VI - Contabilità speciali                 L. 77.908.300.449

Totale ENTRATE accertate                      L. 154.803.974.902

 

SPESE

Tit. I - Spese correnti                        L. 18.035.224.100

Tit. II - Spese d'investimento                 L. 51.800.392.859

Tit. III - Rimborso di mutui                       L. 38.264.872

Tit. IV - Contabilità speciali                 L. 39.721.597.444

Totale SPESE impegnate                        L. 109.595.482.275

- Entrate derivanti da tributi propri della    L. 20.866.731.845

Regione, dal gettito di tributi erariali,

da rendite patrimoniali, da alienazioni di

beni

- Spese correnti                               L. 18.035.224.100

- Differenza in più                             L. 2.831.507.745

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate accertate                           L. 154.803.974.902

- Spese impegnate                             L. 109.595.482.275

Differenza attiva di competenza               L. 45.208.492.627.

 

Gestione dei residui degli esercizi 1976 e precedenti

 

     Art. 5.

     I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 in L. 86.706.657.506

     sono stati riaccertati in L. 58.390.845.741

     di cui furono riscossi nell'esercizio 1977 L. 46.725.355.197

     e rimasero da riscuotere alla fine dell'esercizio L. 11.665.490.544.

 

     Art. 6.

     I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 in L. 86.882.331.297

     sono stati rideterminati in L. 44.049.060.610

     di cui furono pagati nell'esercizio 1977 L. 25.292.497.252

     e rimasero da pagare alla fine dell'esercizio L. 18.756.563.358.

Residui attivi e passivi alla chiusura

dell'esercizio finanziario 1977

 

     Art. 7.

     I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 risultano stabiliti dal Conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

     - somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (art. 2) L. 55.899.027.542

     - esercizi precedenti (art. 5) L. 11.665.490.544

     - residui attivi al 31 dicembre 1977 L. 67.564.518.086.

 

     Art. 8.

     I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977, risultano stabili dal Conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

     - somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (art. 3) L. 35.071.000.176

     - esercizi precedenti (art. 6) L. 18.756.563.358

     - residui passivi al 31 dicembre 1977 L. 53.827.563.534.

Situazione finanziaria

 

     Art. 9.

 

     L'avanzo di Amministrazione del Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1977 è accertato in L. 24.425.827.715, come risulta dai seguenti dati:

 

 

ATTIVO

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1976           L. 52.269.277.167

- Riscossioni effettuate in conto residui      L. 46.725.355.197

- Riscossioni effettuate in conto              L. 98.904.947.360

Competenza

Totale ATTIVO                                 L. 197.899.579.724

PASSIVO

- Pagamenti effettuati in conto dei residui    L. 68.292.497.252

- Pagamenti effettuati in conto della          L. 74.524.482.099

competenza

Totale PASSIVO                                L. 142.816.979.351

Fondo di cassa al 31 dicembre 1977             L. 55.082.600.373

Residui attivi                                 L. 67.564.518.086

Somma attiva                                  L. 122.647.118.459

Residui passivi                                L. 53.827.563.534

Differenza                                     L. 68.819.554.925

Accantonamento fondo c/c fruttifero 5%         L. 44.393.727.210

presso il Tesoro dello Stato

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre      L. 24.425.827.715.

1977

Eliminazione dal conto dei residui

 

     Art. 10.

     I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e non riscossi entro il termine dell'esercizio 1977, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal Conto, concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

 

     Art. 11.

     I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 1976 e non pagati al termine dell'esercizio 1977, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono da considerarsi economie di spese ed eliminati dal Conto, concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

 

     Art. 12.

     Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine alla allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

 

     Art. 13.

     Al Conto consuntivo non vengono allegati i prospetti "A", "B", "C" e "D" previsti dall'art. 70 della legge regionale di contabilità del 3 dicembre 1977, n. 44, in quanto gli stessi, per l'anno 1977, risultano essere negativi.

     E' approvato l'elenco "E" della situazione annuale dei fondi di garanzia previsto dalla lettera "E" del citato art. 70 della legge di contabilità regionale.

 

     Art. 14.

 

     La decorrenza del limite d'impegno di L. 100.000.000, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 29 per l'esercizio finanziario 1975, iscritto al Cap. 1351 del bilancio per l'anno finanziario medesimo, trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 100.000.000 che è riferita al Cap. 4150 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.

     Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del Cap. 1338 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

     Le annualità di spese derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1997.

     Nel Conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1977 sono cancellate dal conto dei residui passivi, costituendo economie di spese, le somme di L. 100.000.000 e L. 500.000.000 iscritte rispettivamente al Cap. 1351 dell'esercizio 1975 ed al Cap. 1650 dell'esercizio 1976.

     La decorrenza del limite d'impegno di L. 69.224.875 autorizzata ai sensi delle leggi regionali 22 ottobre 1972, n. 19 e 3 agosto 1973, n. 15 per l'esercizio finanziario 1974, iscritto al Cap. 1340 del bilancio medesimo, è trasferito all'esercizio finanziario 1978 per la stessa quota e riferita al Cap. 2220 del bilancio del medesimo anno.

     Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del Cap. 3140 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

     Le annualità di spese derivanti dal limite d'impegno di cui al quinto comma del presente articolo avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1977.

     Nel Conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1977 sono cancellati dal Conto dei residui passivi, costituendo economie di spese, le somme di L. 69.224.875 e L. 435.999.162 iscritte rispettivamente al Cap. 3140 dell'esercizio 1974 e Cap. 1440 dell'esercizio 1975.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.