§ 5.4.68 - Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 26.
Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1978 (art. 36 della legge regionale 3 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:18/09/1978
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1978, sono apportate le variazioni di competenza e di cassa [...]
Art. 2.      Per sopperire alle esigenze finanziarie accertate a carico di alcuni capitoli di spesa, i cui stanziamenti di competenza e di cassa risultano insufficienti a coprire gli oneri derivanti alla [...]
Art. 3.      L'ammortamento presunto dei residui attivi già iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1978 per L. 47.184.103.536, viene rideterminato in L. 67.564.518.086 così come [...]
Art. 4.      L'ammontare presunto dei residui passivi, già iscritto per L. 57.923.276.305 nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978, viene rideterminato in L. 53.827.563.534 così come [...]
Art. 5.      L'avanzo di Amministrazione già iscritto all'attivo nel bilancio per l'esercizio finanziario 1978 in presunte L. 18.900.000.000, viene accertato in L. 24.425.827.715 così come emerge dal Conto [...]
Art. 6.      Le giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1978 già previste in L. 52.264.186.131, sono definitivamente accertate in L. 55.082.600.373 come risulta dal Conto Consuntivo finanziario [...]
Art. 7.      Ai sensi della lettera c) dell'art. 36 della citata legge regionale di contabilità n. 44/1977, in relazione alle effettive esigenze di accertamento e riscossione, di impegno e pagamento, le [...]
Art. 8.      Per effetto delle variazioni conseguenti agli accertamenti desunti dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1977, il fondo di cassa presunto al 31 dicembre 1978, già previsto in L. [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.68 - Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 26. [1]

Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1978 (art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44).

(B.U. n. 18 del 30 settembre 1978).

 

Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1978, sono apportate le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Per sopperire alle esigenze finanziarie accertate a carico di alcuni capitoli di spesa, i cui stanziamenti di competenza e di cassa risultano insufficienti a coprire gli oneri derivanti alla Regione per l'intero esercizio, al bilancio di previsione 1978 sono apportate le modificazioni e le integrazioni, descritte per Entrate nel prospetto A/1 e per le Uscite nel prospetto B/1 annessi alla presente legge.

 

     Art. 3.

     L'ammortamento presunto dei residui attivi già iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1978 per L. 47.184.103.536, viene rideterminato in L. 67.564.518.086 così come analiticamente indicato nel Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1977. In tali sensi è da ritenersi modificata la previsione dei residui attivi già iscritti nella tabella "A" annessa alla legge regionale 28 febbraio 1978, n. 6 approvativa del bilancio corrente.

 

     Art. 4.

     L'ammontare presunto dei residui passivi, già iscritto per L. 57.923.276.305 nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978, viene rideterminato in L. 53.827.563.534 così come analiticamente indicato nel Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1977.

     In tali sensi è da ritenersi modificata con la previsione dei residui passivi descritti nella tabella "B" annessa alla legge regionale 28 febbraio 1978, n. 6, approvativa del bilancio dell'esercizio corrente.

 

     Art. 5.

     L'avanzo di Amministrazione già iscritto all'attivo nel bilancio per l'esercizio finanziario 1978 in presunte L. 18.900.000.000, viene accertato in L. 24.425.827.715 così come emerge dal Conto Consuntivo dell'anno 1977 ed applicato in tale importo al bilancio del corrente esercizio.

     In tali sensi è rettificata la previsione di cassa iniziale dell'esercizio 1978 di cui alla tabella "A" annessa alla legge approvativa del bilancio corrente.

 

     Art. 6.

     Le giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1978 già previste in L. 52.264.186.131, sono definitivamente accertate in L. 55.082.600.373 come risulta dal Conto Consuntivo finanziario 1977.

     In tali sensi è rettificata la previsione di cassa iniziale dell'esercizio 1978 di cui alla tabella "A" annessa alla legge approvativa del bilancio corrente 28 febbraio 1978, n. 6.

 

     Art. 7.

     Ai sensi della lettera c) dell'art. 36 della citata legge regionale di contabilità n. 44/1977, in relazione alle effettive esigenze di accertamento e riscossione, di impegno e pagamento, le previsioni iniziali di competenza e di cassa sono variate secondo le indicazioni riportate nell'elenco n. 1 per le Entrate e nell'elenco n. 2 per le Uscite annessi entrambi alla presente legge, modificativi delle previsioni iniziali così come approvate con legge regionale 28 febbraio 1978, n. 6.

 

     Art. 8.

     Per effetto delle variazioni conseguenti agli accertamenti desunti dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1977, il fondo di cassa presunto al 31 dicembre 1978, già previsto in L. 22.095.355.363, viene rideterminato in L. 27.198.705.363 così come riportato nella tabella "B/1" annessa alla presente legge.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

(Si omettono le tabelle).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.