§ 5.4.54 - Legge Regionale 31 maggio 1977, n. 16.
Bilancio di competenza e di cassa 1977.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:31/05/1977
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle spese.
Art. 2.  Stato di previsione della Spesa.
Art. 3.  Classificazione delle Entrate.
Art. 4.  Classificazione della Spesa.
Art. 5.  Quadro riassuntivo.
Art. 6.  Bilancio pluriennale.
Art. 7.  Fondi globali.
Art. 8.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 9.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 10.  Fondo di riserva per stanziamenti di cassa.
Art. 11.  Annualità del Bilancio.
Art. 12.  Validità degli stanziamenti di competenza.
Art. 13.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 14.  Esercizio funzioni delegate.
Art. 15.  Avanzo di Amministrazione.
Art. 16.  Fondo di cassa iniziale.
Art. 17.  Pubblicazione.


§ 5.4.54 - Legge Regionale 31 maggio 1977, n. 16. [1]

Bilancio di competenza e di cassa 1977.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1977).

 

Art. 1. Stato di previsione delle spese.

     E' approvato in L. 88.236.768.149 lo stato di previsione delle Entrate della Regione Molise per l'anno finanziario 1977 secondo la tabella "A" annessa alla presente legge.

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella Cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuta per l'anno 1977, giusta lo stato di previsione della entrata di cui al comma precedente.

     E' autorizzata l'emanazione di provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione della Spesa.

     E' approvato in L. 88.236.768.149 lo stato di previsione della Spesa della Regione Molise per l'anno finanziario 1977, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge.

     E' autorizzata l'assunzione d'impegno di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.

     In applicazione delle norme della legge del 19 maggio 1976, n. 335, è autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti fissati dal Bilancio di cassa.

 

     Art. 3. Classificazione delle Entrate.

     Il bilancio regionale è ripartito nei seguenti titoli; secondo la classificazione prevista dall'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335:

     Titolo I

     - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     Titolo II

     - Entrate derivanti da contributi e da assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

     Titolo III

     - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di Enti e di Aziende regionali;

     Titolo IV

     - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

     Titolo V

     - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     Titolo VI

     - Entrate per contabilità speciali.

 

     Art. 4. Classificazione della Spesa.

     Fino a quando l'apposita legge regionale non stabilirà altrimenti, le spese per l'anno 1977 sono ripartite secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella "B" allegata alla presente legge e così ripartite:

     Titolo I

     - Spese correnti comprendenti oneri di finanziamento, di mantenimento, spese per gli interessi passivi per operazioni creditizie per ammortamento di prestiti, fondo di riserva, fondi globali per provvedimenti legislativi "in itinere" che comportino oneri correnti;

     Titolo II

     - Spese d'investimento (spese in conto capitale o per finalità sociali), comprendenti oneri diretti ed indiretti e operazioni in connessione alla concessione di crediti, fondi globali per provvedimenti legislativi "in itinere" concernenti oneri d'investimento;

     Titolo III

     - Rimborso di mutui e prestiti comprendenti i rimborsi di quote capitali di ammortamento di mutui, annualità di spese e scadenza differita;

     Titolo IV

     - Spese per contabilità speciali comprendenti le partite di giro e gli stabilimenti speciali.

     Gli oneri sono distinti, con apposita nomenclatura in spese per l'adempimento di funzioni normali e per ulteriori programmi di sviluppo.

     Le spese sono suddivise in oneri per funzioni proprie e per l'adempimento di funzioni delegate dallo Stato.

     Tutte le spese sono riclassificate, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata legge 19 maggio 1976, n. 335 e riepilogate secondo i prospetti allegati "C" e "D" annessi alla presente legge.

     Le spese sono divise in capitoli secondo l'oggetto e il capitolo costituisce l'unità fondamentale della classificazione delle spese.

 

     Art. 5. Quadro riassuntivo.

     E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio di competenza della Regione Molise per l'anno finanziario 1977 annesso alla presente legge secondo l'acclusa tabella "C", nonchè il prospetto riepilogativo generale di cassa secondo l'acclusa tabella "E".

     E' approvato il prospetto di classificazione delle spese secondo la suddivisione in categorie economiche come dal prospetto allegato "D".

     Sono approvati i prospetti riepilogativi "C/1" e "C/2" previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 10 della legge 335/1976 relativi alla suddivisione delle entrate e delle spese finalizzate o per funzioni delegate dallo Stato e alla ripartizione, per competenza e per cassa, delle spese per l'adempimento delle funzioni normali e per l'attuazione di ulteriori piani di sviluppo.

 

     Art. 6. Bilancio pluriennale.

     E' adottato, in via sperimentale, per il quadriennio 1977-80 l'allegato bilancio pluriennale di cui alla tabella "F".

 

     Art. 7. Fondi globali.

     E' autorizzata, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 335 l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dei seguenti fondi globali:

     Capitolo 2596:

     - Fondo occorrente per fronteggiare oneri legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali) - Elenco n. 1;

     Capitolo 2620:

     - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese d'investimento per funzioni normali) - Elenco n. 2;

     Capitolo 2630:

     - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo) - Elenco n. 3.

     I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o i nuovi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Tali fondi non potranno essere utilizzati per l'imputazione di atti di spesa.

     Le quote di detti fondi non utilizzate al termine di detto esercizio costituiscono economie di spese.

     Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1977, si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 13 della citata legge n. 335 del 19 maggio 1976.

 

     Art. 8. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

     Nella parte corrente del Titolo I della spesa è autorizzata la iscrizione del capitolo 2590 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335, quelle elencate nel prospetto descritto nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

     La Giunta Regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a prelevare somme dal fondo di riserva di cui al primo comma e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio compresi nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. Fondo di riserva per le spese impreviste.

     Nella parte corrente del Titolo I della spesa è autorizzata la iscrizione del capitolo 2580 "Fondo di riserva per le spese impreviste".

     In attesa dell'emanazione dell'apposita legge regionale che regolerà la materia, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi al Consiglio, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 8 o a nuovi capitoli.

     L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma può essere effettuato per provvedere:

     a) alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 8 capitoli il cui stanziamento è stabilito con legge sostanziale. Deve trattarsi, comunque, di spese che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato al momento dell'approvazione del bilancio, che abbiano carattere di assoluta necessità e improrogabilità e non impegnino bilanci di esercizi futuri;

     b) alla restituzione di somme indebitamente percepite;

     c) al pagamento di somme afferenti ad esercizi scaduti relativi al normale funzionamento dei servizi regionali per le quali gli stanziamenti in conto residui sono insufficienti od inesistenti.

 

     Art. 10. Fondo di riserva per stanziamenti di cassa.

     Nello stato di previsione delle Uscite del Bilancio di cassa è autorizzata la iscrizione del Cap. 2595 "Fondo di riserva per sopperire a deficienza di stanziamenti di cassa" con una dotazione di L. 3.000.000.000.

     I prelievi dal fondo di cui al comma precedente e le relative destinazioni ad integrazioni di stanziamenti di altri capitoli di spesa di cassa sono disposti con deliberazione del Consiglio, non soggetta al controllo.

 

     Art. 11. Annualità del Bilancio.

     L'esercizio finanziario 1977 ha inizio con il primo gennaio ed ha termine con il trentuno dicembre.

     Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate, entro il trentuno dicembre 1977, la chiusura dei conti è protratta fino al trentuno gennaio dell'anno 1978.

 

     Art. 12. Validità degli stanziamenti di competenza.

     Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 17 della legge 19 maggio 1976, n. 335 entro il termine dell'esercizio 1977, costituiscono economie di spese e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza compresi nel titolo secondo "investimenti" non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio 1978 [2].

 

     Art. 13. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato a sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della vigente normativa statale.

 

     Art. 14. Esercizio funzioni delegate.

     Nel caso che, dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello stato di previsione dell'entrata e delle spese, mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

     Analogamente provvederà la Giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

 

     Art. 15. Avanzo di Amministrazione.

     E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di competenza della somma di L. 2.200.000.000 a titolo di presunto avanzo di amministrazione destinando il fondo a finanziare le spese descritte nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge.

 

     Art. 16. Fondo di cassa iniziale.

     Nello stato di previsione delle entrate di cassa è autorizzata la iscrizione del fondo di L. 52.264.186.131 a titolo di fondo di cassa al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 17. Pubblicazione.

     Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 settembre 1977, n. 34.