§ 5.4.45 - Legge Regionale 28 maggio 1976, n. 18.
Bilancio Preventivo anno 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:28/05/1976
Numero:18


Sommario
Art. 1.      E' approvato in L. 111.958.475.645 lo stato di previsione dell'entrata della Regione Molise per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge (Tabella A).
Art. 2.      Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione nei confronti dello Stato delle quote dei tributi erariali attribuite alla Regione ed il versamento nelle casse [...]
Art. 3.      E' approvato in L. 111.958.475.645 lo stato di previsione della spesa della Regione Molise per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge (Tabella B).
Art. 4.      E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Molise per l'anno finanziario 1976, in conformità e nei limiti dello stato di previsione di cui al precedente art. 3.
Art. 5.      E' approvato il quadro riassuntivo generale del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1976 (Tabella C), nonchè il preventivo di cassa per lo stesso esercizio, così come [...]
Art. 6.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese descritte nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Art. 7.      La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie" (Cap. 2120) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco [...]
Art. 8.      La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento dal "Fondo delle spese impreviste" di cui al capitolo 2110 e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a nuovi capitoli, in [...]
Art. 9.      La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione agli accertamenti effettuati sui corrispondenti capitoli dello [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale e entra in vigore il giorno successivo a quello fissato [...]


§ 5.4.45 - Legge Regionale 28 maggio 1976, n. 18. [1]

Bilancio Preventivo anno 1976.

(B.U. n. 11 del 16 giugno 1976).

 

Art. 1.

     E' approvato in L. 111.958.475.645 lo stato di previsione dell'entrata della Regione Molise per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge (Tabella A).

 

     Art. 2.

     Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione nei confronti dello Stato delle quote dei tributi erariali attribuite alla Regione ed il versamento nelle casse della Regione Molise delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1976, giusto lo stato di previsione di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     E' approvato in L. 111.958.475.645 lo stato di previsione della spesa della Regione Molise per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge (Tabella B).

 

     Art. 4.

     E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Molise per l'anno finanziario 1976, in conformità e nei limiti dello stato di previsione di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     E' approvato il quadro riassuntivo generale del bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1976 (Tabella C), nonchè il preventivo di cassa per lo stesso esercizio, così come annesso alla presente legge (Tabella D).

 

     Art. 6.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese descritte nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

     Art. 7.

     La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie" (Cap. 2120) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco allegato n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 8.

     La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento dal "Fondo delle spese impreviste" di cui al capitolo 2110 e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a nuovi capitoli, in conformità ai criteri che disciplinano l'impiego del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. Le deliberazioni della Giunta che dispongono i prelevamenti di cui al comma precedente, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e presentate - entro trenta giorni dalla pubblicazione - al Consiglio Regionale per la convalida in legge.

 

     Art. 9.

     La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione agli accertamenti effettuati sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti in conformità della specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri, dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato favore della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate o, in applicazione di particolari disposizioni legislative.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale e entra in vigore il giorno successivo a quello fissato per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

(Si omettono le tabelle A, B, C, D).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.