§ 5.4.36 - Legge Regionale 31 maggio 1975, n. 40.
Note di variazione al Bilancio 1975 nei settori interessanti l'Agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:31/05/1975
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "B" annessa alla presente legge.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.36 - Legge Regionale 31 maggio 1975, n. 40. [1]

Note di variazione al Bilancio 1975 nei settori interessanti l'Agricoltura.

(B.U. n. 21 del 31 maggio 1975).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.

     Per effetto di tali variazioni, lo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario regionale 1975, viene determinato in complessive L. 56.848.025.000.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella "B" annessa alla presente legge.

     Per effetto di tali variazioni lo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario regionale 1975, viene determinato in complessive L. 56.848.025.000.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono le tabelle A e B)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.