§ 30.6.2F - Legge 3 dicembre 1971, n. 1033.
Autorizzazione all'emissione delle obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:03/12/1971
Numero:1033


Sommario
Art. unico.      Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere [...]


§ 30.6.2F - Legge 3 dicembre 1971, n. 1033. [1]

Autorizzazione all'emissione delle obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche.

(G.U. 13 dicembre 1971, n. 314)

 

     Art. unico.

     Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.