§ 30.6.15 – L. 29 dicembre 1948, n. 1515.
Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della seconda Giunta del Comitato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:29/12/1948
Numero:1515


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono applicabili alle operazioni di finanziamento comunque effettuate [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le rate di debito dovranno essere pagate in quote semestrali, scadenti la prima al 1° gennaio e la seconda al 1° luglio di ogni anno
Art. 4.      Nell'ipotesi di cui all'art. 2, i ruoli di riscossione sono approvati e resi esecutivi dall'intendente di finanza competente per territorio, su richiesta della seconda [...]
Art. 5.      Gli immobili rimasti aggiudicati alla seconda Giunta C.A.S.A.S. in seguito a procedimento espropriativo, possono essere rivenduti mediante asta pubblica, licitazione o [...]
Art. 6.      Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della seconda Giunta C.A.S.A.S., può consentire che l'acquisto del bene espropriato o rivenduto ai sensi del precedente [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 30.6.15 – L. 29 dicembre 1948, n. 1515. [1]

Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).

(G.U. 12 gennaio 1949, n. 8).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono applicabili alle operazioni di finanziamento comunque effettuate dalla seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) per la riparazione e ricostruzione di case di abitazione danneggiate o distrutte da azioni belliche.

 

          Art. 2. [2]

     In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

 

          Art. 3.

     Le rate di debito dovranno essere pagate in quote semestrali, scadenti la prima al 1° gennaio e la seconda al 1° luglio di ogni anno.

 

          Art. 4.

     Nell'ipotesi di cui all'art. 2, i ruoli di riscossione sono approvati e resi esecutivi dall'intendente di finanza competente per territorio, su richiesta della seconda Giunta C.A.S.A.S.

 

          Art. 5.

     Gli immobili rimasti aggiudicati alla seconda Giunta C.A.S.A.S. in seguito a procedimento espropriativo, possono essere rivenduti mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata in base ad apposita deliberazione da adottarsi caso per caso dalla Giunta stessa.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della seconda Giunta C.A.S.A.S., può consentire che l'acquisto del bene espropriato o rivenduto ai sensi del precedente art. 5 subentri nel mutuo contratto con la seconda Giunta predetta dall'originario proprietario per la parte di mutuo non ancora ammortizzata.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 9 agosto 1954, n. 656.