§ 30.6.12 – R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 2347.
Disposizioni riguardanti l'istituto nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:03/12/1934
Numero:2347


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, recante provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio, è modificato come [...]
Art. 2.      Ove l'istituto nazionale di credito edilizio offra la estinzione delle proprie cartelle 6 per cento, mediante la sostituzione con altre cartelle fruttanti il 4 per [...]
Art. 3.      Alle nuove cartelle edilizie che saranno emesse in conformità del precedente articolo sono estese tutte le disposizioni di legge concernenti il credito edilizio. Esse [...]
Art. 4.      Dalla stessa data di riduzione del saggio di interesse delle cartelle edilizie 6 per cento, l'istituto emittente sarà tenuto a ridurre di altrettanto l'interesse di [...]
Art. 5.      Si intendono estese alle cartelle edilizie contemplate dal presente decreto le disposizioni degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463
Art. 6.      Sono estese, inoltre, all'istituto nazionale di credito edilizio, in quanto siano ad esso applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 18 ottobre 1934, [...]


§ 30.6.12 – R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 2347. [1]

Disposizioni riguardanti l'istituto nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse.

(G.U. 4 marzo 1935, n. 53).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, recante provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio, è modificato come appresso:

     (Omissis).

     La modificazione suddetta non si applica ai mutui già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Ove l'istituto nazionale di credito edilizio offra la estinzione delle proprie cartelle 6 per cento, mediante la sostituzione con altre cartelle fruttanti il 4 per cento, o mediante il rimborso del corrispondente capitale nominale, gli aventi diritto alle cartelle da estinguere che nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'offerta di estinzione non abbiano dichiarato - depositando contemporaneamente i titoli con le forme e modalità specificate nella offerta medesima - di volere il rimborso del capitale nominale, saranno considerati come accettanti il cambio.

 

          Art. 3.

     Alle nuove cartelle edilizie che saranno emesse in conformità del precedente articolo sono estese tutte le disposizioni di legge concernenti il credito edilizio. Esse fruiranno dei benefici e dei privilegi consentiti alle cartelle edilizie in circolazione, e saranno garantite:

     a) dal capitale e dalle riserve dell'istituto nazionale di credito edilizio;

     b) dalla massa delle ipoteche, già costituite a garanzia dei mutui per i quali furono emesse le cartelle da estinguere; e dai crediti e dalle garanzie di ogni sorta, derivanti dai mutui medesimi, i quali sono vincolati, con preferenza, al pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle.

     Le ipoteche considerate nella lettera b conserveranno di pieno diritto la loro validità e il loro grado, a garantire il pagamento del capitale e degli interessi delle nuove cartelle, oltre che degli accessori e dei contributi, derivanti dai mutui corrispondenti, a norma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1905, n. 592, e ciò anche quando ai mutuatari venisse concesso il prolungamento della durata del mutuo, ed anche in rapporto al valore capitale della quota di addebitamento di cui al seguente art. 4. Sarà fatta al riguardo annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca stessa.

 

          Art. 4.

     Dalla stessa data di riduzione del saggio di interesse delle cartelle edilizie 6 per cento, l'istituto emittente sarà tenuto a ridurre di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti.

     L'istituto nazionale di credito edilizio addebiterà, una volta tanto, ai mutuatari le spese effettive inerenti alle operazioni di conversione aumentate da una provvigione una volta tanto non maggiore di 50 centesimi per ogni 100 lire della somma residua dei singoli mutui.

     L'importo globale delle dette spese e della provvigione sarà riscosso dall'istituto aggiungendo alle semestralità, tuttora dovute, quanto occorra per ammortizzare l'importo stesso durante il residuo periodo del mutuo.

     I mutuatari potranno, inoltre, ottenere che la durata dei loro mutui venga estesa ad anni 40.

 

          Art. 5.

     Si intendono estese alle cartelle edilizie contemplate dal presente decreto le disposizioni degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463.

     Si intende parimenti estesa agli atti necessari in dipendenza delle operazioni di conversione previste nel presente decreto la riduzione contemplata nell'art. 12 del citato regio decreto-legge, nonchè l'esenzione da qualsiasi tassa ed il trattamento delle affissioni, previsti dal successivo art. 13.

 

          Art. 6.

     Sono estese, inoltre, all'istituto nazionale di credito edilizio, in quanto siano ad esso applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 18 ottobre 1934, recante le norme per la attuazione del regio decreto-legge 18 settembre 1934, recante le norme per la attuazione del regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, relativo alle agevolezze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate, nonchè la disposizione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 18 aprile 1935, n. 847. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.