§ 30.6.e - Legge 22 dicembre 1907, n. 794.
Modificazione degli articoli 16 e 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:22/12/1907
Numero:794


Sommario
Art. 1.      All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente periodo
Art. 2.      All'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente capoverso


§ 30.6.e - Legge 22 dicembre 1907, n. 794. [1]

Modificazione degli articoli 16 e 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario.

(G.U. 31 dicembre 1907, n. 308).

 

 

     Art. 1.

     All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente periodo:

     "Purchè la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata".

     Allo stesso art. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

     "Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo è garantito dalle ipoteche già inscritte al tempo della concessione del mutuo."

 

          Art. 2.

     All'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente capoverso:

     "La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulò il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprietà del fondo ipotecato".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.