§ 30.4.22 – L. 5 novembre 1990, n. 321.
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:05/11/1990
Numero:321


Sommario
Art. 1.      1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per [...]


§ 30.4.22 – L. 5 novembre 1990, n. 321.

Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(G.U. 12 novembre 1990, n. 264).

 

     Art. 1.

     1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.