§ 30.2.a - D.M. 3 febbraio 1988, n. 573.
Concessione di contributi alle imprese commerciali a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:03/02/1988
Numero:573


Sommario
Art. 1.  Beneficiari.
Art. 2.  Progetti agevolati.
Art. 3.  Limiti e modalità di finanziamento.
Art. 4.  Nucleo di valutazione.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Anticipazioni finanziarie.
Art. 7.  Ripetizione di contributi erogati.
Art. 8.  Accertamenti d'ufficio.


§ 30.2.a - D.M. 3 febbraio 1988, n. 573. [1]

Concessione di contributi alle imprese commerciali a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.

(G.U. 8 marzo 1989, n. 56).

 

Art. 1. Beneficiari.

     1. I soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dal comma 2 dell'art. 3-octies del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con la L. 26 marzo 1987, n. 121, sono:

     a) i centri e gli istituti di rilevanza nazionale o con competenza su tutto il territorio del Mezzogiorno, nei quali siano presenti anche enti pubblici, nonché le strutture operative promosse da organismi nazionali rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione, per i progetti di cui all'art. 2 del presente decreto e sempre che i progetti stessi siano finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle imprese commerciali singole o associate;

     b) le imprese esercenti attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, le società cooperative di consumo e tra dettaglianti ed i loro consorzi, i centri operativi delle unioni volontarie, i gruppi di acquisto e le altre forme di commercio associato nonché le società promotrici dei centri commerciali al dettaglio:

     aa) per i progetti di cui all'art. 2;

     bb) per l'acquisizione di progetti di assistenza tecnica e di innovazione tecnologica ed organizzativa, realizzati con il contributo dello Stato a norma del presente decreto.

 

     Art. 2. Progetti agevolati.

     1. Sono ammessi alle agevolazioni i progetti rientranti nei seguenti ambiti:

     a) l'assistenza tecnica, intesa come l'insieme dei fatti idonei ad ottimizzare la gestione aziendale;

     b) l'innovazione tecnologica ed organizzativa, da intendersi come introduzione di processi innovativi tendenti ad una migliore gestione dei fattori produttivi per realizzare una più economica conduzione dell'impresa;

     c) la qualificazione professionale, da individuarsi in ogni intervento di formazione volto a creare direttamente o indirettamente adeguate competenze nelle risorse umane incaricate di svolgere funzioni di particolare complessità e responsabilità.

     2. Sono da considerare prioritari:

     a) l'elaborazione di analisi tecniche e l'elaborazione e sperimentazione di progetti indirizzati a rendere più efficiente la gestione nella salvaguardia dell'autonomia imprenditoriale delle piccole e medie imprese commerciali, nonché di progetti innovativi che modernizzino l'assetto e l'offerta commerciale delle imprese stesse, ivi compreso l'acquisto di attrezzature ed impianti;

     b) la progettazione, sperimentazione e messa in funzione di sistemi informativi di gestione aziendale ed interaziendale, nonché la connessa realizzazione di centri di elaborazione dati;

     c) lo studio e la predisposizione di progetti formativi compreso l'acquisto di attrezzature ed impianti di qualsiasi tipo per fini didattici;

     d) la redazione e la realizzazione di progetti di associazionismo agli acquisti ed alle vendite;

     e) nell'ambito di tali tematiche sono prioritari i progetti che interessano la razionalizzazione del commercio al minuto.

     3. I contributi sono concessi per ogni bene, materiale e immateriale, idoneo a utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

     Art. 3. Limiti e modalità di finanziamento.

     1. I progetti di cui all'articolo precedente sono finanziabili fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA e per un importo massimo di lire 500 milioni.

     2. Per i progetti riguardanti aperture di esercizi ove si concentri l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico ed operanti nello stesso comune da non meno di tre anni a norma della legge 27 marzo 1987, n. 121, la predetta percentuale di contributo è elevata al 60 per cento.

     3. Per l'acquisizione di cui alla lettera bb) dell'art. 1 possono essere concessi contributi pari al 10 per cento delle spese documentate al netto dell'IVA fino ad un massimo di lire 100 milioni.

     4. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dalla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 121, con esclusione di quelli che abbiano comunque avuto inizio prima di tale data e con riferimento anche all'ordine di ogni fornitura.

 

     Art. 4. Nucleo di valutazione.

     1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo di cui si tratta, i cui esperti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, composto:

     dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, o da un suo delegato;

     da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, scelti tra funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     da un rappresentante con qualifica non inferiore a primo dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

     da tre esperti nominati dal Ministro dell'industria tra terne segnalate dalle organizzazioni del commercio e della cooperazione e dell'associazionismo;

     da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

     ed integrato da tre esperti nel campo dell'assistenza tecnica, dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

 

     Art. 5. Procedure.

     1. Sulle domande di contributo decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere del Nucleo di valutazione, di cui al precedente art. 4.

     2. Le domande di contributo debbono essere inviate, in carta legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e redatte secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A).

     3. Il progetto per il quale viene chiesto il contributo deve contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle modalità per la sua realizzazione e deve essere accompagnato da una dettagliata relazione.

     4. Il progetto viene approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 4.

     5. Approvato il progetto ed eseguito lo stesso, ai fini della erogazione del contributo, va presentata una apposita domanda in carta legale secondo il modello allegato al presente decreto (allegato B). La perizia giurata deve attestare la rispondenza del progetto realizzato a quello approvato con l'indicazione analitica dei costi, al netto dell'IVA, effettivamente sostenuti. A tali fini i costi interni, escluse le spese generali, non documentabili con fattura debbono essere dichiarati dal legale rappresentante e adeguatamente motivati. L'erogazione del contributo avviene previa verifica della predetta documentazione di spesa.

     I beni materiali acquistati con il contributo dello Stato non possono essere venduti o comunque distratti dalla destinazione originaria se non dopo quattro anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni.

     6. Il beneficio di cui al presente decreto non è cumulabile con altri analoghi benefici erogati da altri enti o istituzioni pubbliche. A tal fine, il soggetto beneficiario deve dichiarare nella domanda di erogazione del contributo di cui al quinto comma del presente articolo che il progetto ammesso al beneficio non gode di altre agevolazioni finanziarie.

 

     Art. 6. Anticipazioni finanziarie.

     1. Il beneficiario, nella domanda di cui al punto 5 dell'art. 5, può chiedere che il contributo sia erogato per stati di avanzamento della realizzazione del progetto.

     2. In tal caso può essere concessa una anticipazione fino al 50 per cento del contributo, previa esibizione della relativa documentazione di spesa prevista dal presente decreto e di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che garantisca la restituzione dell'anticipazione nel caso in cui il progetto non sia portato a compimento o sia realizzato in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel decreto di approvazione di cui al punto 3 dell'art. 5, in entrambi i casi anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività o della vita del beneficiario del contributo.

 

     Art. 7. Ripetizione di contributi erogati.

     1. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di liquidazione del contributo, anche in caso di intervento dei fidejussari o assicuratari in caso di anticipazione del contributo di cui all'art. 6.

     2. Le somme da restituire debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

 

     Art. 8. Accertamenti d'ufficio.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

 

Allegato A

(Omissis)

 

Allegato B

(Omissis)

 

 


[1] Emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.