§ 30.1.41 – D.L. 4 gennaio 1994, n. 1.
Misure a garanzia del credito agrario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:04/01/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e [...]


§ 30.1.41 – D.L. 4 gennaio 1994, n. 1. [1]

Misure a garanzia del credito agrario.

(G.U. 7 gennaio 1994, n. 4).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1994, n. 135.