§ 30.1.26 – L. 10 maggio 1976, n. 343.
Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:10/05/1976
Numero:343


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a L. 150 milioni a carico [...]


§ 30.1.26 – L. 10 maggio 1976, n. 343.

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     Le lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, è autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a L. 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a L. 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.